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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 7
Coordinamento dell'attività dei Comitati provinciali prezzi
1. Allo scopo di assicurare l'esercizio organico delle funzioni delegate e di favorire il coordinamento delle attività dei Comitati provinciali prezzi è istituita la Consulta regionale dei Presidenti dei CPP presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
2. Il Presidente può inviatre alle sedute della Consulta rappresentanti della Unione regionale Camere di commercio, della Consulta regionale annonaria (ANCI) e delle Organizzazioni sindacali, professionali e dei consumatori più rappresentative a livello regionale.
3. Le riunioni sono convocate nei casi in cui sia opportuno un esame congiunto di questioni rientranti nelle materie di competenza dei CPP La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

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