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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 8
Esperti esterni e Commissioni di studio
1. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge ed in generale ai fini dell'analisi della dinamica dei prezzi a livello regionale la Giunta regionale e le Amministrazioni provinciali, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare ricorso alla collaborazione di istituti o enti di studio e ricerca pubblici o privati, di Università o di loro strutture organizzative interne, ovvero di esperti dotati di specifiche qualificazioni tecnico - scientifiche.
2. Nell'esercizio di tale funzione la Giunta regionale può avvalersi dei dati raccolti in forma collettiva dai Comitati provinciali prezzi ai sensi dell'art. 9.

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