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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 9
Informazione e dati
1. I Comitati provinciali prezzi possono richiedere i dati e le informazioni inerenti agli elementi di costo, e in generale sulla formazione dei prezzi, agli Enti pubblici e loro aziende, nonchè alle imprese produttrici e distributrici dei beni e servizi soggetti o che siano successivamente assoggettati al controllo dei prezzi.
2. Tali dati e informazioni sono sottoposti al segreto d' ufficio secondo le disposizioni dell'art. 15 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno.
3. I Comitati provinciali prezzi, oltre che dei dati ufficiali forniti dall'ISTAT e dalle Camere di commercio, si avvalgono dei risultati delle indagini e ricerche eseguite o fatte eseguire dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonchè dei dati e delle informazioni di cui al comma 1.

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