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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità - Subdelega
1. In attesa delle emanazione delle normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, lettera c) del DPR 24 luglio 1977, n 616 Sito esterno, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni dello Stato, dalle disposizioni della presente legge.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente relative all'attività dei Comitati provinciali per i prezzi sono subdelegate alle Province che le esercitano a norma dei successivi articoli.
Art. 2
Comitati provinciali prezzi
1. I Comitati provinciali prezzi (CPP) hanno sede presso l'Amministrazione provinciale, sono presieduti dal Presidente dell'Amministrazione stessa o da un Assessore provinciale da lui delegato e sono composti:
a) dal Sindaco del Comune capoluogo o suo delegato;
b) dal Sindaco di uno dei Comuni della provincia designato dall'ANCI;
c) dall'Intendente di finanza;
d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato;
e) dal Direttoredell'Ufficio provinciale del lavoro;
f) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
g) dal responsabile del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione;
h) dal rsponsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e risorse forestali;
i) da rappresentantive a livello provinciale qualora esistenti, nel numero stabilito dal Presidente del CPP.
2. Ogni componente che faccia parte dei comitati in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un Ente pubblico può essere sostituito da altro membro, appositamente delegato, dello stesso ente o ufficio.
Art. 3
Commissioni consultive provinciali
1. I Comitati provinciali prezzi si avvalgono nella loro attività di una Commissione consultiva provinciale così composta:
a) dal Presidente del Comitato provinciale prezzi o suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario dell'Intendenza di Finanza;
c) da un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato;
d) da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
e) da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
f) da un rappresentante della CISPEL regionale;
g) da un funzionario per ciascuna Azienda di promozione turistica( APT) operante nell'ambito della provincia;
h) da due collaboratori regionali operanti rispettivamente nei servizi provinciali Agricoltura e Alimentaizone e Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali, nominati dalla Giunta regionale;
i) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;
l) da un rappresentante rispettivamente delle Organizzazioni provinciali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione e degli operatori turistici;
m) da rappresentanti dei consumatori designati dalle associazioni rappresentative a livello provinciale, qualora esistenti, nel numero stabilito dal Presidente del CPP.
2. Ogni componente che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un Ente pubblico può essere sostituito da un membro, appositamente delegato, dello stesso ufficio o Ente.
3. Per ogni componente della Commissione diverso da quelli di cui al comma 2 è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettico.
4. Le Commissioni consultive svolgono anche su richiesta dei Comitati provinciali prezzi compiti di indagine, di istruzione e di proposta ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dei Comitati stessi.
5. Le Commissioni consultive debbono, inoltre, essere sentite in merito a tutti i provvedimenti ed iniziative regionali in materia di controllo dei prezzi che abbiano rilievo nell'ambito provinciale.
Art. 4
Nomina dei Comitati provinciali prezzi e delle Commissioni consultive prezzi
1. I Comitati e le Commissioni sono nominate dal Presidente dell'Amministrazione provinciale e durano in carica cinque anni.
2. Alla prima nomina il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; alle successive entro sessanta giorni dopo la scadenza del quinquennio.
3. In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può in base al disposto del 3o comma, articolo 11, LR 17 marzo 1980, n. 18, invitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale provvede la Regione.
4. La nomina dei componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 avviene su designazione della Sezione regionale dell'Associazione naizonale Comuni d' Italia; la nomina dei rappresentanti di cui alla lettera i) e seguenti dell'articolo 3 avviene su designazione compiuta dalle rispettive organizzazioni a carattere provinciale o, ove queste non esistano, a carattere regionale.
5. Qualora entro i termini fissati dall'Amministrazione provinciale non siano pervenute tutte le designazioni, i Comitati e le Commissioni sono egualmente costituiti e validamente insediati con pienezza di poteri ed esercitano le loro funzioni purchè i membri già nominati rappresentino almeno la maggioranza dei componenti stabiliti dalla presente legge.
Art. 5
Direttive
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni anche per quanto concerne l'individuazione dei beni e servizi i cui prezzi sono sottoposti a controllo secondo le disposizioni del CIPE, i Comitati osservano le determinazioni e le direttive impartite con deliberazioni del Consiglio dei Ministri, del CIPE, del CIP e della Giunta regionale.
Art. 6
Deliberazioni del Comitati provinciali prezzi e delle Commissioni consultive prezzi
1. Per la validità delle riunioni dei Comitati è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. I Comitati deliberano a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Per la validità delle riunioni delle Commissioni provinciali in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I Presidenti dei Comitati e delle Commissioni possono far intervenire alle sedute, al solo fine di illustrare o chiarire le questioni in ordine alle quali abbiano prestato la loro collaborazione, esperti di cui all'art. 8.
4. I provvedimenti di ciascun Comitato sono sottoscritti dal Presiente del Comitato stesso e vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna; essi hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione salve le diverse decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.
Art. 7
Coordinamento dell'attività dei Comitati provinciali prezzi
1. Allo scopo di assicurare l'esercizio organico delle funzioni delegate e di favorire il coordinamento delle attività dei Comitati provinciali prezzi è istituita la Consulta regionale dei Presidenti dei CPP presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
2. Il Presidente può inviatre alle sedute della Consulta rappresentanti della Unione regionale Camere di commercio, della Consulta regionale annonaria (ANCI) e delle Organizzazioni sindacali, professionali e dei consumatori più rappresentative a livello regionale.
3. Le riunioni sono convocate nei casi in cui sia opportuno un esame congiunto di questioni rientranti nelle materie di competenza dei CPP La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
Art. 8
Esperti esterni e Commissioni di studio
1. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge ed in generale ai fini dell'analisi della dinamica dei prezzi a livello regionale la Giunta regionale e le Amministrazioni provinciali, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare ricorso alla collaborazione di istituti o enti di studio e ricerca pubblici o privati, di Università o di loro strutture organizzative interne, ovvero di esperti dotati di specifiche qualificazioni tecnico - scientifiche.
2. Nell'esercizio di tale funzione la Giunta regionale può avvalersi dei dati raccolti in forma collettiva dai Comitati provinciali prezzi ai sensi dell'art. 9.
Art. 9
Informazione e dati
1. I Comitati provinciali prezzi possono richiedere i dati e le informazioni inerenti agli elementi di costo, e in generale sulla formazione dei prezzi, agli Enti pubblici e loro aziende, nonchè alle imprese produttrici e distributrici dei beni e servizi soggetti o che siano successivamente assoggettati al controllo dei prezzi.
2. Tali dati e informazioni sono sottoposti al segreto d' ufficio secondo le disposizioni dell'art. 15 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno.
3. I Comitati provinciali prezzi, oltre che dei dati ufficiali forniti dall'ISTAT e dalle Camere di commercio, si avvalgono dei risultati delle indagini e ricerche eseguite o fatte eseguire dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonchè dei dati e delle informazioni di cui al comma 1.
Art. 10
Funzioni di istruttoria e di segreteria dei Comitati provinciali prezzi e delle Commissioni consultive prezzi
1. per le funzioni di istruttoria e di segreteria la Regione può comandare collaboratori regionali a prestare servizio presso i Comitati provinciali prezzi.
2. Il Presidente del Comitato provinciale prezzi può scegliere il segretario del Comitato e della Commissione consultiva fra i collaboratori regionali comandati, fra il perwonale designato dalla stessa Amministrazione provinciale o fra il personale designato dalla locale Camera di commercio. In quest' ultimo caso dovrà essere stipulata apposita convenzione con l'Ente di appartenenza che ne disciplini modalità di utilizzo e relativi oneri.
3. Il Presidente del Comitato provinciale prezzi, sentito il Comitato stesso, può altresì affidare l'incarico di ispettore dei costi a personale fornito di particolare competenza scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale o degli altri Enti locali.
4. Gli ispettori dei costi svolgono le mansioni previste dall'art. 13 del DLgsCPS 15 settembre 1947, n. 896.
5. Il Comitato provinciale prezzi può affidare, previe le necessarie intese, lo svolgimento delle indagini, accertamenti e rilevamenti anche a uffici delle Amministrazioni statali, regionale, provinciale e comunale.
Art. 11
Indennità
1. Ai componenti i Comitati provinciali prezzi e la Commissione consultiva provinciale spettano i compensi e i rimborsi previsti dalle Leggi regionali 15 dicembre 1977, n. 49 e 18 marzo 1985, n. 8.
Art. 12
Spese per l'esercizio delle funzioni subdelegate
1. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni subdelegate l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà annualmente dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale provvede, sentite le Province, con proprio atto alla ripartizione delle somme all'uopo assegnate in sede di approvazione della legge di bilancio di ogni anno. L'assegnazione delle quote terrà conto delle esigenze di spesa risultanti dalla entità delle attività esperite e da esperire da parte di ciascun ente. Con la medesima deliberazione saranno definite le modalità di erogazione delle somme assegnate.
3. Le Amministrazioni provinciali gestiscono i fondi loro assegnati secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 30 della LR 6 luglio 1977, n. 31 istituendo nei loro bilanci appositi capitoli sia nella parte entrata che nella parte spesa assegnando denominazioni corrispondenti al capitolo del bilancio regionale.
4. Le Amministrazioni provinciali provvedono alla certificazione delle spese sostenute presentando inoltre alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione relativa alle spese sostenute nell'anno precedente in base al disposto dell'art. 78 della predetta LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 luglio 1989

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