Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23

DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2023, n. 19

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.
2. A tali fini la Regione promuove la formazione di guardie ecologiche volontarie.
"Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecunarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini (1)".

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Espandi Indice