LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23
DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2023, n. 19
Art. 10
Doveri delle guardie ecologiche volontarie
1.
Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini
(1)nonché dalle convenzioni ai sensi degli artt. 8 e 9.
2.
Se ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, la guardia ecologica volontaria è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.
3.
Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".