LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23
DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2023, n. 19
Art. 3
Compiti delle guardie ecologiche volontarie
1.
Le guardie ecologiche volontarie:
a)
promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente;
b)
accertano, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
c)
collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;
d)
collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.
2.
L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".