LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23
DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2023, n. 19
Art. 5
Guardie già in servizio
1.
Alle guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali previgenti e che prestano attività alla data di entrata in vigore della presente legge, viene rinnovata la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione previsti dall'art. 4; esse sono peraltro tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al quarto comma del citato articolo.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".