LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23
DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2023, n. 19
Art. 9
Attuazione dei programmi
1.
I programmi di cui al secondo comma dell'art. 2 ed alla lettera a) dell'art. 8 si attuano mediante convenzioni.
La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale o circondariale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".