LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23
DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2023, n. 19
Art. 13
Modifica di norme
L'
art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così sostituito:
"Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecunarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini
(1)".
Note del Redattore:
Si veda ora il
D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".