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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1989, n. 24

RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEI REQUISITI DELLE AZIENDE ALBERGHIERE AI FINI DELLA RICLASSIFICAZIONE PER IL QUINQUENNIO 1990- 1994 AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LR 30 NOVEMBRE 1981, N. 42

(Legge di pura modifica. Vedi note all'art. 7 della L.R. 30 novembre 1981 n. 42)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 18 luglio 1989

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine per la presentazione della denuncia necessaria ai fini della riclassifica delle aziende alberghiere per il quinquennio 1990- 1994, previsto per il 30 aprile 1989 ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della LR 30 novembre 1981, n. 42 " Classificazione delle aziende alberghiere", come modificato dalla LR 5 luglio 1982, n, 31, e dall'art. 3 della LR 14 giugno 1984, n. 30, è riaperto fino al 31 luglio 1989.
2. Il termine di cui al comma 11 dello stesso art. 7, entro cui il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale l'elenco delle aziende alberghiere riclassificate, è prorogato al 31 gennaio 1990.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente à sensi e per gli effetti dell'art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 luglio 1989

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