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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 26

ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO SPERIMENTALE CORRELATO A UN NUOVO TIPO DI GESTIONE DELLE RISORSE PRESSO ALCUNE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA - GESTIONE PER BUDGET

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 5
Affidamento dell'attività negoziale correlata alla nuova gestione
1. All'interno delle risorse finanziarie assegnate ai singoli budget, le acquisizioni di beni e servizi, per le quali la LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il ricorso alla trattativa privata, sono, in deroga alla normativa vigente, disposte direttamente dal responsabile del Servizio provveditorato su delega del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, previo interpello di almeno tre ditte comprese negli elenchi di cui all'art. 69 della LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il responsabile del Servizio provveditorato trasmette mensilmente al Comitato di gestione il rendiconto della gestione del budget di cui al precedente comma.
3. I Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto delle norme previste per l'aggiudicazione di forniture da parte della pubblica Amministrazione, possono altresì demandare ai responsabili del Servizio provveditorato tutti gli adempimenti preliminari alla stipula dei contratti per i quali non è ammesso il ricorso alla trattativa privata, eccettuata l'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
4. Le provviste in economia di materiali di consumo di immediato impiego possono essere eseguite fino all'importo di lire dieci milioni senza le modalità previste dal primo comma dell'art. 79 della LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

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