Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 26

ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO SPERIMENTALE CORRELATO A UN NUOVO TIPO DI GESTIONE DELLE RISORSE PRESSO ALCUNE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA - GESTIONE PER BUDGET

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Titolo II
CONTRATTI E PERSONALE
Art. 5
Affidamento dell'attività negoziale correlata alla nuova gestione
1. All'interno delle risorse finanziarie assegnate ai singoli budget, le acquisizioni di beni e servizi, per le quali la LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il ricorso alla trattativa privata, sono, in deroga alla normativa vigente, disposte direttamente dal responsabile del Servizio provveditorato su delega del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, previo interpello di almeno tre ditte comprese negli elenchi di cui all'art. 69 della LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il responsabile del Servizio provveditorato trasmette mensilmente al Comitato di gestione il rendiconto della gestione del budget di cui al precedente comma.
3. I Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto delle norme previste per l'aggiudicazione di forniture da parte della pubblica Amministrazione, possono altresì demandare ai responsabili del Servizio provveditorato tutti gli adempimenti preliminari alla stipula dei contratti per i quali non è ammesso il ricorso alla trattativa privata, eccettuata l'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
4. Le provviste in economia di materiali di consumo di immediato impiego possono essere eseguite fino all'importo di lire dieci milioni senza le modalità previste dal primo comma dell'art. 79 della LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6
Reclutamento del personale su posti di organico vacanti o trasformati
1. Per la durata della sperimentazione le Unità sanitarie locali possono ricoprire i posti vacanti previsti nelle rispettive piante organiche, a condizione di disporre in bilancio dei mezzi di copertura della spesa.
2. Le Unità sanitarie locali sono altresì abilitate, ove ne ravvisino l'esigenza, a trasformare posti vacanti, purchè eventuali maggiori oneri derivanti dalla trasformazione trovino copertura in bilancio e semprechè l'operazione non comporti un aumento complessivo dei posti di organico.
3. La copertura dei posti vacanti e la trasformazione degli stessi sono disposti dai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali che ne danno successiva comunicazione alla Regione.
Art. 7
Assunzioni a termine
1. Nell'arco temporale della sperimentazione, le Unità sanitarie locali interessate, per le esigenze connesse alla realizzazione del sistema di budget, possono instaurare rapporti a tempo determinato nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 7 della Legge 29 dicembre 1988, n. 554 Sito esterno.
2. I Comitati di gestione, altresì, possono conferire, con deliberazione motivata, incarichi professionali di durata non superiore ad un triennio, nei limiti di un decimo dei posti di posizione funzionale apicale, in corrispondenza a vacanza di organico.
3. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti a soggetti in possesso di requisiti professionali e di esperienza adeguati alle mansioni da svolgere e, se conferiti a personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, danno titolo allo stesso di essere collocato in aspettativa per tutta la durata dell'incarico.
4. I corrispettivi del personale assunto a contratto per lo svolgimento di incarichi dirigenziali sono determinati con riferimento alla retribuzione prevista per il posto ricoperto, maggiorata fino ad un massimo del cinquanta per cento.
Art. 8
Incentivazioni finalizzate
1. La Giunta regionale, in relazione all'attivazione della gestione sperimentale, d' intesa con le organizzazioni sindacali definisce le modalità di collegamento dell'istituto della incentivazione alla produttività con il raggiungimento degli obiettivi di budget, e l'ammontare delle risorse utilizzabili ai sensi dell'art. 66 del DPR 270/ 87 Sito esterno.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Il Consiglio regionale può integrare l'elenco dei soggetti incaricati della sperimentazione di cui al primo comma dell'art. 2, non oltre il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Espandi Indice