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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 26

ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO SPERIMENTALE CORRELATO A UN NUOVO TIPO DI GESTIONE DELLE RISORSE PRESSO ALCUNE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA - GESTIONE PER BUDGET

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - GESTIONE PER BUDGET, SOGGETTI E COMPETENZE
Espandere area tit2 Titolo II - CONTRATTI E PERSONALE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
GESTIONE PER BUDGET, SOGGETTI E COMPETENZE
Art. 1
Oggetto e finalità della legge
1. La presente legge disciplina l'introduzione, in via sperimentale e temporanea, presso le Unità sanitarie locali individuate nella stessa legge, della gestione articolata in centri di responsabilità, denominata gestione per budget, individuando, al fine della sua realizzazione, specifiche responsabilità nell'ambito dell'organizzazione complessiva delle Unità sanitarie locali interessate, in particolare per quanto attiene la definizione degli obiettivi, l'uso delle risorse e i risultati prefissati nell'erogazione dell' assistenza sanitaria.
Art. 2
Soggetti e durata della sperimentazione
1. I soggetti incaricati della sperimentazione per budget sono le Unità sanitarie locali n. 16 di Modena, n. 20 di Casalecchio di Reno, n. 27 Bologna Ovest di Bologna, n. 28 Bologna Nord di Bologna e n. 35 di Ravenna.
2. La durata della sperimentazione è triennale e decorre dal primo giorno dell'esercizio finanziario 1990.
3. L'attuazione della sperimentazione della gestione per budget presso le Unità sanitarie locali di cui al precedente primo comma è subordinata all'adozione di un decreto dell'Assessore regionale alla Sanità, attestante la sussistenza, presso le singole Unità sanitarie locali, di condizioni idonee per il concreto esercizio della gestione per budget anche con riferimento all'avvenuta attuazione della contabilità per centri di costi di cui all'articolo 90 della LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, alla installazione di procedure informatiche di raccolta e valutazione dei dati relativi alle prestazioni erogate, nonchè alla disposta previsione dell'articolazione e del funzionamento dei centri di budget all'interno dei servizi delle Unità sanitarie locali, approvata dal Comitato di gestione su proposta dell'Ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale interessata.
4. Nel testo della presente legge con la dizione Unità sanitaria locale si intendono solo quelle indicate nel primo comma.
Art. 3
Adeguamento dei servizi alle esigenze della sperimentazione
1. Le Unità sanitarie locali incaricate della sperimentazione della gestione per budget possono, per la durata della sperimentazione stessa, apportare all'assetto strutturale e funzionale dei servizi le modifiche necessarie alla realizzaizone della nuova gestione, anche in deroga a quanto previsto dal Capo II della LR 3 gennaio 1980, n. 1.
2. Il Comitato di gestione, sentito l'Ufficio di direzione, individua le strutture ed i soggetti preposti ed addetti allo svolgimento della gestione per budget.
Art. 4
Modalità di attivazione della gestione per budget
1. In base agli indirizzi e alle azioni programmatiche definite e approvate dalle Assemblee e dai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, i singoli preposti al budget predispongono per l'esercizio successivo specifici programmi corredati degli obiettivi da perseguire, dei risultati previsti e delle risorse ritenute necessarie al loro conseguimento.
2. I programmi attinenti allo stesso servizio sono presentati al responsabile del servizio stesso che li coordina di concerto con i singoli preposti al budget.
3. I programmi coordinati sono sottoposti dai responsabili dei servizi all'Ufficio di direzione, per la valutazione della loro conformità complessiva agli indirizzi approvati dall'Unità sanitaria locale e della loro compatibilità con le risorse alla stessa assegnate.
4. I programmi corredati dall'istruttoria svolta sono sottoposti per l'approvazione dall'Ufficio di direzione al Comitato di gestione, che si pronuncia entro il mese di novembre.
5. Nel corso dell'anno l'andamento della gestione per budget è sottoposto a periodiche verifiche al fine di accertare l'esistenza di eventuali scostamenti tra risultati preventivati e risultati conseguiti.
6. L'attività di verifica di cui al precedente comma è svolta dall'Ufficio di direzione, con il supporto di un apposito gruppo tecnico, individuato dallo stesso Ufficio di direzione, formato da dipendenti dell'Unità sanitaria locale in possesso di specifica esperienza in materia.
7. Qualora in sede di verifica emergano scostamenti tali da rendere necessario modificare le originarie previsioni di budget, il gruppo tecnico formula proposte di adeguamento all'Ufficio di direzione, che le sottopone tempestivamente al Comitato di gestione.
Titolo II
CONTRATTI E PERSONALE
Art. 5
Affidamento dell'attività negoziale correlata alla nuova gestione
1. All'interno delle risorse finanziarie assegnate ai singoli budget, le acquisizioni di beni e servizi, per le quali la LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il ricorso alla trattativa privata, sono, in deroga alla normativa vigente, disposte direttamente dal responsabile del Servizio provveditorato su delega del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, previo interpello di almeno tre ditte comprese negli elenchi di cui all'art. 69 della LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il responsabile del Servizio provveditorato trasmette mensilmente al Comitato di gestione il rendiconto della gestione del budget di cui al precedente comma.
3. I Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto delle norme previste per l'aggiudicazione di forniture da parte della pubblica Amministrazione, possono altresì demandare ai responsabili del Servizio provveditorato tutti gli adempimenti preliminari alla stipula dei contratti per i quali non è ammesso il ricorso alla trattativa privata, eccettuata l'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
4. Le provviste in economia di materiali di consumo di immediato impiego possono essere eseguite fino all'importo di lire dieci milioni senza le modalità previste dal primo comma dell'art. 79 della LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6
Reclutamento del personale su posti di organico vacanti o trasformati
1. Per la durata della sperimentazione le Unità sanitarie locali possono ricoprire i posti vacanti previsti nelle rispettive piante organiche, a condizione di disporre in bilancio dei mezzi di copertura della spesa.
2. Le Unità sanitarie locali sono altresì abilitate, ove ne ravvisino l'esigenza, a trasformare posti vacanti, purchè eventuali maggiori oneri derivanti dalla trasformazione trovino copertura in bilancio e semprechè l'operazione non comporti un aumento complessivo dei posti di organico.
3. La copertura dei posti vacanti e la trasformazione degli stessi sono disposti dai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali che ne danno successiva comunicazione alla Regione.
Art. 7
Assunzioni a termine
1. Nell'arco temporale della sperimentazione, le Unità sanitarie locali interessate, per le esigenze connesse alla realizzazione del sistema di budget, possono instaurare rapporti a tempo determinato nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 7 della Legge 29 dicembre 1988, n. 554 Sito esterno.
2. I Comitati di gestione, altresì, possono conferire, con deliberazione motivata, incarichi professionali di durata non superiore ad un triennio, nei limiti di un decimo dei posti di posizione funzionale apicale, in corrispondenza a vacanza di organico.
3. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti a soggetti in possesso di requisiti professionali e di esperienza adeguati alle mansioni da svolgere e, se conferiti a personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, danno titolo allo stesso di essere collocato in aspettativa per tutta la durata dell'incarico.
4. I corrispettivi del personale assunto a contratto per lo svolgimento di incarichi dirigenziali sono determinati con riferimento alla retribuzione prevista per il posto ricoperto, maggiorata fino ad un massimo del cinquanta per cento.
Art. 8
Incentivazioni finalizzate
1. La Giunta regionale, in relazione all'attivazione della gestione sperimentale, d' intesa con le organizzazioni sindacali definisce le modalità di collegamento dell'istituto della incentivazione alla produttività con il raggiungimento degli obiettivi di budget, e l'ammontare delle risorse utilizzabili ai sensi dell'art. 66 del DPR 270/ 87 Sito esterno.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Il Consiglio regionale può integrare l'elenco dei soggetti incaricati della sperimentazione di cui al primo comma dell'art. 2, non oltre il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 agosto 1989

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