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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 19
Integrazione degli interventi
1. Al fine di garantire la globalità e l'unitarietà delle prestazioni, il Comitato di gestione e l'Ufficio di direzione, nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti dagli artt. 21 e 37 della LR 3 gennaio 1980, n. 1, assicurano mediante appositi provvedimenti, l'integrazione degli interventi sanitari con quelli socio - assistenziali.
2. Per la realizzazione, a livello distrettuale, dell' integrazione di cui al comma precedente, la Regione promuove e incentiva progetti sperimentali delle Unità sanitarie locali e provvede alla ripartizione dei fondi relativi secondo le modalità stabilite dalla legge di approvazione del Piano sanitario regionale e dal Piano socio - assistenziale regionale.
3. I progetti di cui al precedente comma devono prevedere una organizzazione coordinata dei servizi e delle attività distrettuali sanitarie e socio - assistenziali riguardanti la famiglia, la maternità, e l'infanzia e in particolare:
a) momenti unitari di programmazione e verifica della prestazioni distrettuali sanitarie e socio - assistenziali;
b) tendenziale accorpamento degli interventi sanitari e socio - assistenziali in un unica sede di erogazione;
c) iniziative comuni di aggiornamento professionale per gli operatori sanitari e sociali impegnati in tale ambito.

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