Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 13
Interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia
1. La Regione promuove e sostiene il potenziamento degli interventi psico-sociali riferiti alle problematiche relazionali nei rapporti di coppia e di convivenza familiare.
2. In tal senso le Unità sanitarie locali, nell'ambito delle attività dei consultori familiari, prevedono la qualificazione e lo sviluppo degli interventi professionali di consulenza e sostegno, in particolare per:
a) difficoltà relazionali nei rapporti di coppia e di famiglia anche con riferimento ai problemi di maltrattamento e violenza;
b) problemi educativi nel rapporto fra genitori e figli;
c) problemi di separazione e divorzio con particolare attenzione alle esigenze dei figli nei confronti della nuova configurazione familiare e al rapporto col genitore non convivente;
d) problematiche educative, organizzative e di accudimento riferite a situazioni familiari monoparentali.
3. Le Unità sanitarie locali devono prevedere specifici piani di aggiornamento per gli operatori impegnati nell'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, con criteri e metodologie finalizzati al miglioramento delle competenze di consulenza relazionale e in materia di diritto di famiglia.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

Espandi Indice