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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 19
Integrazione degli interventi
1. Al fine di garantire la globalità e l'unitarietà delle prestazioni, il Comitato di gestione e l'Ufficio di direzione, nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti dagli artt. 21 e 37 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, assicurano mediante appositi provvedimenti, l'integrazione degli interventi sanitari con quelli socio-assistenziali.
2. Per la realizzazione, a livello distrettuale, dell'integrazione di cui al comma precedente, la Regione promuove e incentiva progetti sperimentali delle Unità sanitarie locali e provvede alla ripartizione dei fondi relativi secondo le modalità stabilite dalla legge di approvazione del Piano sanitario regionale e dal Piano socio-assistenziale regionale.
3. I progetti di cui al precedente comma devono prevedere una organizzazione coordinata dei servizi e delle attività distrettuali sanitarie e socio-assistenziali riguardanti la famiglia, la maternità, e l'infanzia e in particolare:
a) momenti unitari di programmazione e verifica della prestazioni distrettuali sanitarie e socio-assistenziali;
b) tendenziale accorpamento degli interventi sanitari e socio- assistenziali in un unica sede di erogazione;
c) iniziative comuni di aggiornamento professionale per gli operatori sanitari e sociali impegnati in tale ambito.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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