Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 2
Coordinamento delle politiche di intervento
1. La Regione orienta i propri strumenti di programmazione al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, potenzia le politiche di settore, adotta criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle stesse e ne verifica l'attuazione.
2. La Regione riconosce il ruolo di primario rilievo dei soggetti non istituzionali, privati e del volontariato. Per perseguire le finalità della presente legge hanno titolo a concorrere a realizzare gli interventi previsti:
a) i soggetti di cui agli artt. 14 e 16 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;
b) i soggetti di cui agli artt. 12 e 22 della presente legge;
c) i soggetti di cui agli artt. 5, 8, 10, 11 della presente legge per gli interventi ivi precisati. I soggetti di cui alle lettere a) e b) hanno titolo a richiedere il convenzionamento con i Comuni singoli ed associati secondo le norme della presente legge. I soggetti di cui alla lettera c) hanno titolo a collaborare, anche attraverso la stipula di convenzioni, con i Comuni singoli o associati secondo le norme della presente legge. I consultori istituiti o da istituire ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno devono essere espressamente autorizzati.
3. In tale ambito, con le modalità disciplinate dalle leggi regionali vigenti e dal Titolo V della presente legge, la Regione promuove progetti degli Enti locali, delle Unità sanitarie locali e di soggetti non istituzionali sostenendo, in particolare, quelli che abbiano il carattere della sperimentazione e dell'innovazione sotto il profilo dei contenuti, dell'organizzazione e delle modalità di intervento.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

Espandi Indice