LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
Rapporti e convenzioni con i consultori gestiti da soggetti non istituzionali
1. Ai soggetti non istituzionali che gestiscono consultori familiari è data facoltà di iscriversi nei registri dei soggetti privati o del volontariato a norma degli artt. 15 e 17 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, al fine di favorire il loro apporto al perseguimento delle finalità della presente legge.
2. I soggetti non istituzionali, iscritti nei registri di cui al precedente comma, sono informati e consultati sui programmi regionali e locali di maggior rilievo nei settori di specifica attività, hanno altresì titolo alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento svolti o promossi dalla Regione, a proporre programmi ed iniziative, a richiedere il convenzionamento di cui ai successivi commi.
3. In relazione agli obiettivi del Piano sanitario regionale e del Piano socio-assistenziale regionale nonché alle previsioni dei piani attuativi e locali in ordine alle risorse esistenti, al loro pieno utilizzo e alle esigenze, le Unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con consultori privati, che svolgano le attività di cui al precedente art 21 e siano già in funzione da almeno due anni, anche al fine di sostenere la sperimentazione di nuove metodologie e forme di intervento. Le Unità sanitarie locali possono stipulare le convenzioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del Piano socio- assistenziale regionale e dei piani locali.
4. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in base ad uno schema-tipo emanato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e prevedere l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali con livelli qualitativi non inferiori a quelli dei corrispondenti presidi e servizi pubblici.
5. I compiti di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 sono riservati in ogni caso ai soggetti ivi indicati e non possono essere oggetto delle convenzioni di cui al presente articolo.
Note del Redattore:
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.