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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 5
Interventi specifici per i giovani
1. La Regione promuove programmi specifici di interventi sui temi della sessualità e della procreazione responsabile rivolti agli adolescenti e ai giovani. A tal fine, le Unità sanitarie locali, tramite i consultori familiari realizzano:
a) attività di informazione e consulenza all'interno dei consultori familiari organizzata in spazi e con modalità adeguate alle caratteristiche di tale fascia di età;
b) iniziative di informazione e sensibilizzazione da attuarsi presso sedi di aggregazione giovanile;
c) interventi, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola secondo le modalità di cui al DPR 31 maggio 1974, n. 416 Sito esterno e con i Comitati di gestione sociale dei centri di formazione professionale di cui all'art. 14 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, finalizzati all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori, alla informazione degli studenti;
d) iniziative informative, a carattere formativo e di sensibilizzazione rivolte ai genitori, ai fini del sostegno della loro funzione educativa.
2. La Giunta regionale emana direttive concernenti criteri per la definizione dei contenuti, delle modalità di intervento e di verifica delle attività previste nel presente articolo e provvede alla ripartizione dei relativi fondi secondo le modalità stabilite con la legge di approvazione del Piano sanitario regionale.
3. Le Unità sanitarie locali possono attuare le attività di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, anche in collaborazione o su proposta dei consultori privati di cui all'art. 22, nonché con soggetti non istituzionali di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e, avuto riguardo alla specificità delle singole iniziative, con gruppi, organismi, associazioni giovanili e dei genitori; possono altresì sostenere iniziative particolarmente innovative e qualificate di cui alle medesime attività poste in essere da tali soggetti.
4. La Giunta regionale promuove e favorisce, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto regionale per l'apprendimento e d'intesa con l'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione in ambito educativo sui temi della sessualità e della procreazione responsabile.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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