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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 8
Percorso nascita
1. In relazione agli obiettivi del Piano sanitario regionale relativi alla tutela della gravidanza e della maternità, le Unità sanitarie locali definiscono e organizzano un sistema articolato di prestazioni, denominato "percorso nascita", in grado di fornire, secondo criteri di massima integrazione, fruibilità e coordinamento tra i diversi presidi socio-sanitari coinvolti, il complesso degli interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio.
2. Tale percorso deve, fra l'altro prevedere:
a) la consulenza preconcezionale;
b) il controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo alla diagnosi precoce e all'assistenza delle gravidanze a rischio anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni;
c) corsi di preparazione alla nascita;
d) l'assistenza domiciliare al puerperio.
3. In riferimento al "percorso nascita", le Unità sanitarie locali garantiscono il coordinamento degli interventi territoriali e ospedalieri anche mediante appositi protocolli di collaborazione. Il raccordo e la continuità dei diversi interventi devono essere documentati anche mediante una apposita scheda, a disposizione della donna.
4. Le Unità sanitarie locali, nell'ambito del "percorso nascita", assicurano informazioni:
a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale con particolare attenzione a quanto previsto al successivo articolo 9, e sulle modalità necessarie per il loro rispetto;
b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;
c) su associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito.
5. Le Unità sanitarie locali possono altresì prevedere forme di collaborazione e di convenzione per la realizzazione di iniziative socio-sanitarie a particolare valenza promozionale nonché per studi e ricerche con consultori di cui all'art. 22, soggetti non istituzionali di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, gruppi, movimenti ed associazioni che abbiano fini istituzionali ricompresi nelle materie regolate dal presente articolo e possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonché adeguate capacità tecniche, organizzative e operative e non abbiano scopo di lucro.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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