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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., dall'art. 1 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, la Regione Emilia-Romagna sostiene il diritto della persona alla scelta libera e responsabile nella sessualità e nella procreazione, quale esercizio di autodeterminazione, e ne riconosce l'altissima rilevanza personale e sociale. Sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura ed educazione dei figli, riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità.
2. Per conseguire tali finalità e anche allo scopo di prevenire l'aborto, la Regione, in attuazione delle Leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194, favorisce e promuove programmi di intervento finalizzati:
a) alla diffusione dell'informazione sui temi della sessualità;
b) alla promozione e al sostegno della regolazione e del controllo della fertilità;
c) al sostegno delle volontà procreative anche mediante azioni volte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro realizzazione;
d) al supporto della persona singola, delle famiglie e delle coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali.
Art. 2
Coordinamento delle politiche di intervento
1. La Regione orienta i propri strumenti di programmazione al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, potenzia le politiche di settore, adotta criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle stesse e ne verifica l'attuazione.
2. La Regione riconosce il ruolo di primario rilievo dei soggetti non istituzionali, privati e del volontariato. Per perseguire le finalità della presente legge hanno titolo a concorrere a realizzare gli interventi previsti:
a) i soggetti di cui agli artt. 14 e 16 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;
b) i soggetti di cui agli artt. 12 e 22 della presente legge;
c) i soggetti di cui agli artt. 5, 8, 10, 11 della presente legge per gli interventi ivi precisati. I soggetti di cui alle lettere a) e b) hanno titolo a richiedere il convenzionamento con i Comuni singoli ed associati secondo le norme della presente legge. I soggetti di cui alla lettera c) hanno titolo a collaborare, anche attraverso la stipula di convenzioni, con i Comuni singoli o associati secondo le norme della presente legge. I consultori istituiti o da istituire ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno devono essere espressamente autorizzati.
3. In tale ambito, con le modalità disciplinate dalle leggi regionali vigenti e dal Titolo V della presente legge, la Regione promuove progetti degli Enti locali, delle Unità sanitarie locali e di soggetti non istituzionali sostenendo, in particolare, quelli che abbiano il carattere della sperimentazione e dell'innovazione sotto il profilo dei contenuti, dell'organizzazione e delle modalità di intervento.
Art. 3

(abrogata lett. d) del comma 1 da art. 38 L.R. 10 gennaio

2000 n. 1)

Interventi
1. Gli interventi (1)previsti dalla presente legge riguardano:
a) il potenziamento e la qualificazione delle attività di informazione in ordine alla sessualità ed alla procreazione responsabile, e delle attività di consulenza in ordine alle stesse nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone;
b) l'informazione sui diritti spettanti in base alle leggi e alle normative vigenti in materia di tutela della maternità e della lavoratrice madre, di parità uomo-donna;
c) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e sociale alla gravidanza ed alla maternità nonché lo sviluppo degli interventi finalizzati alla cura della sterilità;
d) abrogato
e) le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna nonché volte a promuovere maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura ed educazione dei figli;
f) le attività di informazione, consulenza e sostegno alle vittime di violenza sessuale e assistenza in favore dei minori che abbiano subito maltrattamenti;
g) la qualificazione degli interventi di informazione, consulenza e sostegno a coppie e a famiglie che hanno problemi relazionali;
h) il potenziamento degli interventi informativi, sociali e assistenziali a sostegno delle volontà procreative e a supporto degli impegni dei genitori anche a favore della popolazione detenuta;
i) l'aggiornamento degli operatori impegnati negli interventi concernenti la famiglia, la maternità e l'infanzia;
l) la rilevazione di dati, lo studio, e la ricerca inerenti le materie della presente legge.
2. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione dei servizi pubblici e di soggetti non istituzionali operanti sul territorio, predispone opuscoli, da distribuire gratuitamente attraverso i consultori familiari, i servizi sanitari, sociali, educativi, socio-assistenziali pubblici e privati e solidaristici, contenenti le informazioni sugli interventi pubblici e privati previsti nel precedente comma con particolare riferimento alle prestazioni erogate e alle modalità di accesso.
3. La Regione promuove inoltre una conferenza periodica sulle famiglie finalizzata all'informazione sulle politiche attuate in materia, al confronto culturale, politico e istituzionale sulla tematica familiare.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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