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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Titolo II
SESSUALITÀ PROCREAZIONE E NASCITA
Art. 4
Sessualità e procreazione responsabile
1. Con riferimento agli obiettivi e agli strumenti del Piano sanitario regionale, la Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alla informazione sui temi della sessualità, al sostegno della responsabilità procreativa e ne verifica l'attuazione.
2. Le Unità sanitarie locali, tramite i consultori familiari, assicurano fra l'altro:
a) la realizzazione di programmi informativi riguardanti la procreazione responsabile rivolti a gruppi omogenei di popolazione;
b) il potenziamento qualitativo e quantitativo della consulenza contraccettiva che preveda massima personalizzazione dell'intervento, approccio di tipo multidisciplinare, informazioni scientifiche e assistenza sulle diverse metodologie, comprese quelle non sanitarie.
Art. 5
Interventi specifici per i giovani
1. La Regione promuove programmi specifici di interventi sui temi della sessualità e della procreazione responsabile rivolti agli adolescenti e ai giovani. A tal fine, le Unità sanitarie locali, tramite i consultori familiari realizzano:
a) attività di informazione e consulenza all'interno dei consultori familiari organizzata in spazi e con modalità adeguate alle caratteristiche di tale fascia di età;
b) iniziative di informazione e sensibilizzazione da attuarsi presso sedi di aggregazione giovanile;
c) interventi, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola secondo le modalità di cui al DPR 31 maggio 1974, n. 416 Sito esterno e con i Comitati di gestione sociale dei centri di formazione professionale di cui all'art. 14 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, finalizzati all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori, alla informazione degli studenti;
d) iniziative informative, a carattere formativo e di sensibilizzazione rivolte ai genitori, ai fini del sostegno della loro funzione educativa.
2. La Giunta regionale emana direttive concernenti criteri per la definizione dei contenuti, delle modalità di intervento e di verifica delle attività previste nel presente articolo e provvede alla ripartizione dei relativi fondi secondo le modalità stabilite con la legge di approvazione del Piano sanitario regionale.
3. Le Unità sanitarie locali possono attuare le attività di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, anche in collaborazione o su proposta dei consultori privati di cui all'art. 22, nonché con soggetti non istituzionali di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e, avuto riguardo alla specificità delle singole iniziative, con gruppi, organismi, associazioni giovanili e dei genitori; possono altresì sostenere iniziative particolarmente innovative e qualificate di cui alle medesime attività poste in essere da tali soggetti.
4. La Giunta regionale promuove e favorisce, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto regionale per l'apprendimento e d'intesa con l'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione in ambito educativo sui temi della sessualità e della procreazione responsabile.
Art. 6
Tutela della procreazione
1. La Regione, al fine di prevenire e rimuovere le cause che impediscono la realizzazione delle decisioni procreative, promuove e incentiva, con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, la ricerca, lo sviluppo e la qualificazione degli interventi delle Unità sanitarie locali finalizzati alla prevenzione dell'abortività spontanea e alla cura della sterilità.
2. Anche con riferimento ai programmi di ricerca sanitaria finalizzata di cui alla L.R. 25 marzo 1983, n. 12, la Regione promuove rilevazioni, studi e ricerche concernenti:
a) le cause dell'abortività spontanea, la loro articolazione e il loro rapporto con condizioni ambientali, luoghi di lavoro o stili di vita;
b) la dimensione quantitativa e l'approfondimento delle conoscenze riguardanti la sterilità individuale o di coppia;
c) gli aspetti clinico-assistenziali, socio-culturali, psicologico-relazionali e etico-giuridici della fecondazione artificiale.
3. La Regione, inoltre, promuove la qualificazione degli interventi sanitari riguardanti le gravidanze a rischio di abortività, lo sviluppo degli interventi finalizzati alla diagnosi ed alla cura della sterilità ed a dare risposta all'infertilità. A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei relativi fondi secondo le modalità stabilite con la legge di approvazione del Piano sanitario regionale.
Art. 7
Controllo delle malattie congenite ed ereditarie
1. La Regione, nel quadro del piano sanitario regionale, promuove il potenziamento qualitativo e quantitativo ed il coordinamento delle attività e dei servizi finalizzati alla prevenzione e al controllo delle malattie congenite ed ereditarie, attraverso interventi di educazione sanitaria, di consulenza genetica e di diagnostica in fase preconcezionale, prenatale e postnatale.
2. Al fine di garantire interventi clinici e assistenziali di particolare complessità, la Regione favorisce lo sviluppo di studi e ricerche, anche in collaborazione con l'Università ed individua le funzioni multizonali a bacino di utenza provinciale e regionale.
Art. 8
Percorso nascita
1. In relazione agli obiettivi del Piano sanitario regionale relativi alla tutela della gravidanza e della maternità, le Unità sanitarie locali definiscono e organizzano un sistema articolato di prestazioni, denominato "percorso nascita", in grado di fornire, secondo criteri di massima integrazione, fruibilità e coordinamento tra i diversi presidi socio-sanitari coinvolti, il complesso degli interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio.
2. Tale percorso deve, fra l'altro prevedere:
a) la consulenza preconcezionale;
b) il controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo alla diagnosi precoce e all'assistenza delle gravidanze a rischio anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni;
c) corsi di preparazione alla nascita;
d) l'assistenza domiciliare al puerperio.
3. In riferimento al "percorso nascita", le Unità sanitarie locali garantiscono il coordinamento degli interventi territoriali e ospedalieri anche mediante appositi protocolli di collaborazione. Il raccordo e la continuità dei diversi interventi devono essere documentati anche mediante una apposita scheda, a disposizione della donna.
4. Le Unità sanitarie locali, nell'ambito del "percorso nascita", assicurano informazioni:
a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale con particolare attenzione a quanto previsto al successivo articolo 9, e sulle modalità necessarie per il loro rispetto;
b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;
c) su associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito.
5. Le Unità sanitarie locali possono altresì prevedere forme di collaborazione e di convenzione per la realizzazione di iniziative socio-sanitarie a particolare valenza promozionale nonché per studi e ricerche con consultori di cui all'art. 22, soggetti non istituzionali di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, gruppi, movimenti ed associazioni che abbiano fini istituzionali ricompresi nelle materie regolate dal presente articolo e possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonché adeguate capacità tecniche, organizzative e operative e non abbiano scopo di lucro.
Art. 9
Tutela psico-affettiva della nascita
1. Al fine di promuovere un maggior benessere psico-fisico della madre e del bambino, le funzioni ospedaliere nell'ambito delle strutture pubbliche e private convenzionate debbono essere svolte secondo modalità cliniche ed organizzative che favoriscano il processo naturale della nascita, la nascita non traumatica e la partecipazione attiva della donna sia in corso di travaglio che durante e dopo il parto.
2. In particolare dette funzioni devono essere esercitate in modo da garantire:
a) il diritto della donna alla riservatezza e all'intimità e la possibilità di essere accompagnata in ogni fase del parto dal padre del nascituro o da altra persona da lei scelta;
b) una organizzazione dei reparti che preveda stanze di degenza riservate alle puerpere;
c) la possibilità di permanenza del neonato accanto alla madre, per tutta la durata della degenza, senza che su di essa gravino compiti assistenziali;
d) la flessibilità di orario per l'accesso alla stanza della puerpera da parte del padre del neonato o di altra persona da lei indicata;
e) la possibilità di accesso al nido da parte di entrambi i genitori, fermi restando i limiti previsti dalla legislazione sanitaria relativamente a particolari stati di morbilità;
f) la possibilità di permanenza di uno dei genitori ai reparti di terapia intensiva neonatale, alle condizioni e alle modalità di cui all'art. 6 della L.R. 1 aprile 1980, n. 24;
g) il sostegno dell'allattamento precoce al seno nel rispetto delle opzioni della donna;
h) il coinvolgimento del padre nell'esperienza della nascita e negli impegni di accudimento del neonato.
3. Le Unità sanitarie locali provvedono ai necessari adeguamenti strutturali ed organizzativi dei presidi ospedalieri, abilitati all'assistenza ostetrico-ginecologica secondo le indicazioni del Piano sanitario regionale, allestendo, in particolare, spazi unici e singolarmente fruibili, per il travaglio ed il parto, nonché stanze di degenza per il puerperio che consentano adeguate condizioni di confort e che siano predisposte anche per l'accudimento del neonato. A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei relativi fondi nell'ambito dei piani poliennali regionali di investimento sulle strutture sanitarie.
4. La Regione promuove la realizzazione da parte delle Unità sanitarie locali di progetti sperimentali finalizzati all'assistenza ai parti fisiologici. Tali progetti devono prevedere:
a) l'organizzazione di spazi ospedalieri funzionalmente autonomi;
b) l'adozione di modalità clinico-assistenziali che favoriscano il processo naturale della nascita;
c) la possibilità della donna di autorganizzarsi il proprio parto;
d) una attività di aggiornamento comune per gli operatori. A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei relativi fondi secondo le modalità stabilite con la legge di approvazione del Piano sanitario regionale.
5. La Giunta regionale definisce con apposito atto di indirizzo, i criteri, le modalità tecniche ed organizzative per la sperimentazione da parte delle Unità sanitarie locali dell'assistenza domiciliare al parto per gravidanze non a rischio, se richiesta dalla donna, prevedendo che sia assicurato, in particolare, il collegamento con le strutture ospedaliere.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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