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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Titolo III
SERVIZI ALLE FAMIGLIE ALLA DONNA E ALL'INFANZIA
Interventi socio-educativi per la prima infanzia
abrogato
Centro per le famiglie
abrogato
Istituzione dei centri
abrogato
Art. 13
Interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia
1. La Regione promuove e sostiene il potenziamento degli interventi psico-sociali riferiti alle problematiche relazionali nei rapporti di coppia e di convivenza familiare.
2. In tal senso le Unità sanitarie locali, nell'ambito delle attività dei consultori familiari, prevedono la qualificazione e lo sviluppo degli interventi professionali di consulenza e sostegno, in particolare per:
a) difficoltà relazionali nei rapporti di coppia e di famiglia anche con riferimento ai problemi di maltrattamento e violenza;
b) problemi educativi nel rapporto fra genitori e figli;
c) problemi di separazione e divorzio con particolare attenzione alle esigenze dei figli nei confronti della nuova configurazione familiare e al rapporto col genitore non convivente;
d) problematiche educative, organizzative e di accudimento riferite a situazioni familiari monoparentali.
3. Le Unità sanitarie locali devono prevedere specifici piani di aggiornamento per gli operatori impegnati nell'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, con criteri e metodologie finalizzati al miglioramento delle competenze di consulenza relazionale e in materia di diritto di famiglia.
Art. 14
Iniziative promozionali rivolte alle donne
1. Al fine di promuovere uguali opportunità fra uomo e donna, la Regione coordina e finanzia progetti, nell'ambito dei programmi di cui alle leggi di seguito indicate, e tenuto conto delle proposte della Commissione regionale per la realizzazione della parità, rivolti prioritariamente alle donne riguardanti in particolare:
a) aggiornamento, riqualificazione, riorientamento e riconversione professionale ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni;
b) iniziative culturali e di educazione permanente ai sensi delle Leggi regionali 10 aprile 1986, n. 9 e successive integrazioni e modificazioni, e 25 gennaio 1983, n. 6;
c) costituzione e primo sviluppo di cooperative, forme associative, imprese artigiane o altre imprese (ditte individuali o società di persone), costituite da donne o a forte incidenza di manodopera femminile, ai sensi della L.R. 10 settembre 1987, n. 29;
d) sperimentazione di azioni positive, ai sensi della L.R. 10 settembre 1987, n. 29, per l'ingresso o il rientro delle donne nel mercato del lavoro dopo la maternità, caratterizzati anche da particolare flessibiltà dei tempi lavorativi.
2. La Regione e gli Enti locali realizzano apposite e mirate iniziative di informazione sui programmi e sulle attività poste in essere ai sensi del presente articolo.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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