Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 20

(aggiunto comma 2 bis da art. 1 L.R. 25 gennaio 1993 n. 8)

Esercizio delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali a collocazione territoriale
1. Il complesso degli interventi sanitari e socio-assistenziali delle Unità sanitarie locali a collocazione territoriale di cui alla presente legge deve essere assicurato dal Servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva e dal Servizio sociale di cui, rispettivamente, agli artt.27 e 40 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 e all'art. 25 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Gli interventi sanitari di cui al precedente comma sono attuati dal Servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva nell'ambito delle attività consultoriali; gli interventi a carattere socio-assistenziale sono attuati dal Servizio sociale nell'ambito delle attività consultoriali o di altre articolazioni del servizio medesimo di cui all'art. 25 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
2 bis. Gli interventi socio-assistenziali previsti al comma 3 dell'articolo 17 possono essere gestiti anche dai singoli Comuni nell'ambito della loro attività socio-assistenziale.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

Espandi Indice