LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 25
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Sezione speciale famiglie-procreazione-infanzia dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio per le politiche sociali
Note del Redattore:
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.