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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 28

(sostituita lettera d) del comma 1 da art. 54 L.R. 12 marzo 2003 n. 2 poi

abrogate lett. c) e g) comma 1 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna provvede:
a) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche e mediante l'utilizzo del Fondo sanitario regionale per quanto concerne le iniziative per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi delle Unità sanitarie locali previsti dall'art. 4, gli interventi specifici per i giovani previsti dall'art. 5, gli interventi di prevenzione dell'abortività spontanea e di cura della sterilità previsti dal primo comma dell'art. 6, gli interventi in materia di controllo delle malattie congenite ed ereditarie previsti dall'art. 7, le attività in materia di tutela psico-affettiva della nascita previste al terzo e quarto comma dell'art. 9, i progetti sperimentali di distretti previsti dal secondo comma dell'art. 19, le funzioni sanitarie e a rilievo sanitario previste dall'art. 21;
b) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla L.R. 25 marzo 1983, n. 12 "Promozione della ricerca sanitaria finalizzata", per quanto concerne le attività di ricerca previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 6 e dal secondo comma dell'art. 7;
c) abrogato
d) mediante l'utilizzo del Fondo sociale regionale;
e) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, articoli 41 e 42, per quanto concerne gli interventi previsti dall'art. 17;
f) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche, mediante utilizzo del fondo sanitario regionale relativamente agli operatori iscritti nei ruoli nominativi regionali, e mediante utilizzazione del fondi di cui al secondo comma dell'art. 24 della L.R. 2 novembre 1983, n. 39 "Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e degli operatori sociali e per l'aggiornamento obbligatorio del personale dei Servizi sociali e sanitari" e successive modifiche e integrazioni, relativamente agli operatori sociali, per quanto concerne le attività di aggiornamento professionale previste dal terzo comma dell'art. 13 e dall'art. 24;
g) abrogato
h) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alle leggi regionali indicate dall'art. 14 della presente legge per quanto concerne le iniziative promozionali rivolte alle donne previste nel medesimo articolo;
i) mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sui capitoli di spesa destinati a pubblicazioni, rassegne e documentazioni nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 per quanto concerne l'attività di informazione di cui al 2° comma dell'art. 3, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio a norma dell'art 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.31, o della legge finanziaria regionale a norma dell'art.13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n.31.
2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione della conferenza sulle famiglie prevista dall'art. 26, la Regione provvede mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 41, lettera a), della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 nonché mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sui capitoli di spesa destinati a studi, indagini, consulenze, collaborazioni e per l'organizzazione di convegni, congressi e manifestazioni, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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