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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 28

MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 26 GENNAIO 1987, N. 3, 15 MAGGIO 1987, N. 20 e 3 SETTEMBRE 1987, N. 27, SULL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 22 agosto 1989

INDICE

Art. 19 - Disposizione transitoria Possesso ed uso di richiami vivi
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Dopo l'art. 1 della L. R. 15 maggio 1987, n. 20 viene aggiunto il seguente art. 1 bis:
" Art. 1 bis
Obiettivi della conservazione della fauna selvatica
1. La Regione fa propri gli obiettivi generali delle direttive CEE n. 79/ 409 e n. 85/ 411 inerenti a:
a) la protezione e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei;
b) la regolamentazione delle risorse naturali, disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessrie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie, anche mediante l'utilizzo delle deroghe espressamente previste dalla direttiva n. 79/ 409, considerando oltre alle specie particolarmente protette anche quelle inserite nell'allegato 1 della direttiva stessa, con particolare riferimento alla salvaguardia degli ambientei naturali;
c) la valorizzazione e la conservazioen con adeguati interventi sul territorio delle zone umide di importanza internazionale di cui alla convenzione di Ramsar. ".
Art. 2
1.
La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della L. R. 20/ 87 è sostituita dalla seguente:
"e) dai piani faunistici provinciali di cui al successivo secondo comma ".
2.
L'inizio del comma 2 dell'art. 2 della LR 20/ 87 dalle parole
" I piani territoriali... "
fino a
"... seguenti zone: "
è sostituito dal seguente:
"2. I piani faunistici provinciali sono adottati dalla Province, sentiti i Comuni interessati e la Consulta provinciale, e prevedono i territori aventi caratteristiche idonee per la costituzione delle seguenti zone: ".
Art. 3
1.
All'art. 4 della LR 20/ 87, al comma 1, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole
" Le oasi sono preferibilmente costituite all'interno dei parchi e territori demaniali. ".
2.
Al 5o comma dell'art. 4 della LR 20/ 87 le parole
" opposizioni presentate "
sono sostituite dalla frase:
" opposizioni presentate, sentita la Consulta provinciale ".
Art. 4
1. Le direttive di cui all'art. 8, comma 3, della LR 20/ 87 sono emanate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 3 della citata LR 20/ 87.
Art. 5
1.
All'art. 11 della LR 20/ 87, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
"7. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale la sintesi dei dati di cui al precedente comma ".
Art. 6
1.
Al comma 8 dell'art. 18 della LR 20/ 87 la parola
" ampliare "
è sostituita con
" modificare ".
2.
Al comma 11, tra le parole
" venatorie "
e
" le Province "
, sono aggiunte le seguenti parole:
" e nei territori per la gestione sociale ".
3.
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:
"12. Nell'ambito della superficie complessivamente destinata alle zone di cui alla lett. e) del secondo comma dell'art. 2 della LR 20/ 87, le Province possono autorizzare l'istituzione di zone, recintate e non inferiori ai 15 ha, per l'addestramento di cani da seguito al cinghiale ".
Art. 7
1.
All'art. 23 della LR 20/ 87, comma 5, terza riga, sono soppresse le parole
" e relativi allegati ".
2.
Allo stesso articolo, comma 5, quarta riga, la parola
" sei "
è sostituita con
" tre ".
Art. 8
1.
All'art. 28 della L. R. 20/ 87, è sostituito il comma 4 con il seguente:
"4. E' consentita l'apposizione di tabelle esenti da tasse per la segnalazione dell'appostamento ".
Art. 9
1.
All'art. 29 della LR 20/ 87, al comma 7 è sostituita, alla sesta riga, la parola
" proprietà "
con
" priorità ".
Art. 10
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della LR 20/ 87 le parole
" m. 600 "
sono sostituita con
" m. 800 ".
2.
Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 61 della LR 20/ 87 le parole
" 600 metri slm;"
sono sostituite con
" 800 metri slm; "
.
Art. 11
1.
All'art. 32 della L. R. 20/ 87, dopo il comma 1 è aggiunto il segunte:
"2. La Regione, con apposito provvedimento, regolamenta gli abbattimenti di talpe, ratti, topi propriamente detti, arvicole, nonchè forme domestiche di specie selvatiche e forme inselvatichite di specie domestiche dannose per l'uomo e per l'attività agricola ".
Art. 12
1.
Gli articoli 35 e 36 della LR 20/ 87 sono abrogati.
Art. 13
1.
All'art. 42 della LR 20/ 87, comma 4, sono sostituite le parole
" dai cinghiali e "
con le parole
" dalla ".
Art. 14
1.
All'art. 50 della L. R. 20/ 87, è sostituito il comma con il seguente:
"3. Il Comitato di coordinamento provinciale dei TGSC fissa e corrisponde i compensi e i rimborsi spese dovuti ai Sindaci revisori ".
Art. 15
1.
All'art. 51 della L. R. 20/ 87, è sostituito il comma con il seguente:
"3. Il Comitato di coordinamento regionale dei TGSC fissa e corrisponde i compensi e i rimborsi spese dovuti ai Sindaci revisori ".
Art. 16
1.
I commi 4, 5 e 9 dell'art. 8 della LR 26 gennaio 1987, n. 3, come sostituito dall'art. 56 della LR 20/ 87, modificato dall'art. 8 della LR 3 settembre 1987, n. 27, sono soppressi.
2.
Il comma 2 dell'art. 10 della L. R. 26 gennaio 1987, n. 3 è sostituito dal seguente:
"2. Tali appostamenti qualora interessino terreni in attualità di coltivazione, di cui alle vigenti normative nazionali e regionali, sono soggetti al consenso preventivo del proprietario o conduttore del fondo. ".
Art. 17
1.
All'art. 60 della L. R. 20/ 87, al termine della lettera d) è aggiunto il seguente periodo:
" Tale disposizioni non si applica per l'esercizio venatorio all'interno delle Aziende faunistico - venatorie; ".
2.
All'art. 60 della L. R. 20/ 87 è aggiunta la seguente lettera:
"f) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche, salvo che per le finalità previste dall'art. 32 ".
3.
All'art. 60 della L. R. 20/ 87, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
"g) usare qualunque mezzo artificiale di richiamo, compresi " zimbelli", specchietti e strumenti elettromeccanici e ottici ".
4. Resta salvo quanto disposto in via transitoria dal successivo art. 19.
Art. 18
1.
Dopo l'art. 8 della L. R. 3/ 87 è inserito il seguente:
" Art. 8 bis
Esercizio venatorio nei terreni in attualità di coltivazione
1. L'esercizio venatorio nei terreni in attualità di coltivazione è subordinato alle esigenze primarie dell'agricoltura e della salvaguardia delle connesse attività produttive, avuto particolare riguardo alla differenziazione dell'agricoltura in ambito regionale.
2. Per i fini di cui al precedente comma, la individuazione dei terreni in attualità di coltivazione e la definizione delle modalità di salvaguardia dei terreni medesimi, con particolare riferimento alle colture specializzate, sono delegate alle Province, ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Sono terreni in attualità di coltivazione, ferme restando integrazioni dovute a particolarità locali:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive, dalla semina al raccolto;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai e i terreni in rimboschimento per un periodo di almeno tre anni;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
e) i vigneti e i frutteti specializzati.
4. Fermo restando che:
- la caccia in forma vagante è vietata sui terreni in attualità di coltivazione;
- nei frutteti e nei vigneti, a raccolto compiuto, l'esercizio venatorio è ammesso solo da appostamento temporaneo previo consenso del proprietario o conduttore del fondo;
- nei frutteti e nei vigneti, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare, le Province definiscono le necessarie misure integrative dei terreni in attualità di coltivazione e delle colture specializzate.
5. Le Province esercitano le funzioni loro delegate, sentita la Commissione provinciale per l'Agricoltua di cui agli artt. 24 e 25 della LR 27 agosto 1983, n. 34.
6. Le determinazioni assunte dalle Province in applicazione del presente articolo costituiscono integrazioni del calendario venatorio regionale.
Art. 19
Disposizione transitoria Possesso ed uso di richiami vivi
1. All'entrata in vigore della presente legge, il cacciatore dell'Emilia - Romagna che detenga uccelli da richiamo, può trattenerli presso di sè e utilizzarli a fine di caccia per le cinque stagioni venatorie successive all'entrata in vigore della presente legge, dopo averne fatto specifica denuncia di possesso alla Provincia di residenza in duplice copia. La denuncia va fatta entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Provincia provvede a restituire vistata, a prova dell'avvenuta denuncia, una delle copie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 agosto 1989

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