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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 29

INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICA DI NORME DELLA LR 6 GIUGNO 1989, N. 20, CONCERNENTE " DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 22 agosto 1989

INDICE

Art. 1 - Interpretazione autentica
Art. 2 - Modifica
Art. 3 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica
1. Le norme del combinato disposto dell'art. 7, 2o comma, edell'art. 25, 1o comma, della LR 6 giugno 1989, n. 20, si interpretano nel senso che i componenti gli organi circondariali in carica alla data di entrata in vigore della stessa legge continuano la loro attività fino a quando siano rispettivamente eletti i nuovi organi.
Art. 2
Modifica
1.
L'art. 22 della L. R. 6 giugno 1989, n. 20, è così sostituito:
"1. Il personale del ruolo regionale che presta servizio presso il Comitato circondariale è trasferito nel ruolo dell'ente medesimo, con apposito atto della Giunta regionale, con le procedure stabilite dall'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
2. Detto personale mantiene la qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita nell'ordinamento di provenienza e il trattamento economico maturato; al predetto personale continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui alle Legge regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.
3. La Regione e il Circondario, previa contrattazione sindacale, stabiliscono una apposita regolamentazione riguardante il personale di cui al comma 1 del presente articolo per la mobilità dall'organico regionale a quello del Circondario e viceversa, entro le dotazioni fissate dagli articoli 19 e 23, al fine di pervenire al migliore assestamento delle presenze nei rispettivi organici, secondo le esigenze delle specifiche professionalità; tale regolamentazione dovrà essere conforme a quella vigente per la mobilità interna regionale.
4. Per i concorsi pubblici banditi dalla Regione entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riserva di posti di cui all'art. 5 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 opera anche a favore del personale di cui al comma 1 del presente articolo, sempre che si tratti di concorsi per i quali titoli di ammissione sono la qualifica funzionale e il profilo professionale posseduti all'atto del trasferimento. ".
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
1. la presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - RomagnaBologna, 18 agosto 1989

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