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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 31

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle Province, ai Comuni, ai loro consorzi e alla Comunità montane nelle spese di progettazione di opere infrastrutturali, in attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano regionale integrato dei trasporti, che saranno eseguite, nell'ambito delle rispettive competenze o con il concorso comune regolato da apposite convenzioni, dallo Stato, dalla Regione, dall'Azienda nazionale autonoma delle strade, dall'Ente ferrovie dello Stato, dalle Aziende pubbliche di trasporto, oltre che dagli stessi Enti locali interessati.
2. Per l'erogazione dei suddetti contributi, che saranno concessi dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la Regione è autorizzata a spendere la somma di Lire 900.000.000 per l'anno 1989.

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