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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 31

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

Art. 2
1. Per ottenere il contributo gli enti di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, corredata dai seguenti atti:
a) deliberazione di affidamento dell'incarico;
b) preventivo di spesa e modalità di progettazione;
c) descrizione di massima dell'opera da realizzare, ammontare previsto del costo, soggetti singoli o associati tenuti alla realizzazione.
2. Sulla base degli atti ricevuti, gli uffici dell'Assessorato regionale Trasporti e Vie di comunicazione verificano che l'opera da progettare rientri negli obiettivi e nelle finalità delineate nei settori fondamentali di intervento ferroviario, stradale, portuale, idroviario, aeroportuale, interportuale, autofiloviario e autoferroviario del Piano regionale dei trasporti.

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