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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 31

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

Art. 3
1. La Giunta regionale, accertata la regolarità degli atti, può accordare il contributo richiesto, a norma del secondo comma dell'art. 1, nella misura che verrà definita dalla Giunta stessa, entro un importo massimo di spesa ammissibile al finanziamento di Lire 200.000.000 per ogni singola progettazione. Il contributo concesso non può coprire integralmente il costo complessivo della progettazione.
2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste di finanziamento, valuta le domande ammissibili con riferimento ad almeno uno dei seguenti criteri:
- la rispondenza del progetto con le indicazioni contenute nelle schede progettuali del Piano regionale dei trasporti;
- la comprovata necessità del collegamento valutata con riferimento ad elevati indici di traffico;
- le esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Il contributo è accordato con preferenza alla progettazione di opere relative ad interventi indicati come prioritari nel Piano stesso che più rispondano alla necessità di intermodalità nei trasporti.

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