LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 31
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989
Art. 4
1. Alla liquidazione dei contributi concessi provvederà la Giunta regionale o l'Assessore ai Trasporti e Vie di comunicazione allo scopo da essa delegato, con le seguenti modalità:
a) il 50% del contributo ammesso sarà liquidato previa presentazione del formale atto di conferimento dell'incarico di progettazione;
b) il saldo a consuntivo, sulla base delle spese effettivamente sostenute previa presentazione delle parcelle o delle fatture comprovanti l'incarico svolto e la relativa spesa.