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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 31

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

Art. 5
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 900.000.000 per l'esercizio 1989, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9, Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno). Spese di investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1989, secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 5 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio 1989.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.
3. A successive necessità di integrazione dei finanziamenti disposti dalla presente legge l'Amministrazione regionale farà fronte con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno stabilite in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità.

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