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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 31

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle Province, ai Comuni, ai loro consorzi e alla Comunità montane nelle spese di progettazione di opere infrastrutturali, in attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano regionale integrato dei trasporti, che saranno eseguite, nell'ambito delle rispettive competenze o con il concorso comune regolato da apposite convenzioni, dallo Stato, dalla Regione, dall'Azienda nazionale autonoma delle strade, dall'Ente ferrovie dello Stato, dalle Aziende pubbliche di trasporto, oltre che dagli stessi Enti locali interessati.
2. Per l'erogazione dei suddetti contributi, che saranno concessi dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la Regione è autorizzata a spendere la somma di Lire 900.000.000 per l'anno 1989.
Art. 2
1. Per ottenere il contributo gli enti di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, corredata dai seguenti atti:
a) deliberazione di affidamento dell'incarico;
b) preventivo di spesa e modalità di progettazione;
c) descrizione di massima dell'opera da realizzare, ammontare previsto del costo, soggetti singoli o associati tenuti alla realizzazione.
2. Sulla base degli atti ricevuti, gli uffici dell'Assessorato regionale Trasporti e Vie di comunicazione verificano che l'opera da progettare rientri negli obiettivi e nelle finalità delineate nei settori fondamentali di intervento ferroviario, stradale, portuale, idroviario, aeroportuale, interportuale, autofiloviario e autoferroviario del Piano regionale dei trasporti.
Art. 3
1. La Giunta regionale, accertata la regolarità degli atti, può accordare il contributo richiesto, a norma del secondo comma dell'art. 1, nella misura che verrà definita dalla Giunta stessa, entro un importo massimo di spesa ammissibile al finanziamento di Lire 200.000.000 per ogni singola progettazione. Il contributo concesso non può coprire integralmente il costo complessivo della progettazione.
2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste di finanziamento, valuta le domande ammissibili con riferimento ad almeno uno dei seguenti criteri:
- la rispondenza del progetto con le indicazioni contenute nelle schede progettuali del Piano regionale dei trasporti;
- la comprovata necessità del collegamento valutata con riferimento ad elevati indici di traffico;
- le esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Il contributo è accordato con preferenza alla progettazione di opere relative ad interventi indicati come prioritari nel Piano stesso che più rispondano alla necessità di intermodalità nei trasporti.
Art. 4
1. Alla liquidazione dei contributi concessi provvederà la Giunta regionale o l'Assessore ai Trasporti e Vie di comunicazione allo scopo da essa delegato, con le seguenti modalità:
a) il 50% del contributo ammesso sarà liquidato previa presentazione del formale atto di conferimento dell'incarico di progettazione;
b) il saldo a consuntivo, sulla base delle spese effettivamente sostenute previa presentazione delle parcelle o delle fatture comprovanti l'incarico svolto e la relativa spesa.
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 900.000.000 per l'esercizio 1989, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9, Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno). Spese di investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1989, secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 5 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio 1989.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.
3. A successive necessità di integrazione dei finanziamenti disposti dalla presente legge l'Amministrazione regionale farà fronte con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno stabilite in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 Cost. Sito esterno e dell'art. 44 St. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 settembre 1989

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