LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 32
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI ARTIGIANI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989
Art. 1
Finalità
1. Per promuovere l'ammodernamento aziendale e la riconversione delle imprese artigiane, La Regione interviene a sostegno degli investimenti artigiani per l'impianto, la ristrutturazione di laboratori e l'acquisto di macchinari e attrezzature.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante conferimenti ai sensi della lett. b) dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685 , e destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.