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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 32

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI ARTIGIANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

Art. 2
Gestione dei conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
1. Il conferimento, in unica soluzione, è deliberato dalla Giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvaizone della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. I conferimenti sono destinati al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti alle imprese aetigiane, concessi dagli istituti ed aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno e successive modificazioni.
3. I conferimenti di cui all'art. 1 sono assoggettati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane a gestione contabile separata rispetto alle risorse conferite dallo Stato.
4. I rapporti tra Regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

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