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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 32

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI ARTIGIANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

Art. 3
Modalità di intervento
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della LR 2 aprile 1982, n. 14, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria", determina:
a) i limiti ed i criteri di concessione del contributo in conto interessi a valere sul fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno;
b) le modalità per il controllo dell'effettiva destinazione dei contributi di cui alla lett. a).
2. La misura del contributo in conto interessi è determinata ai sensi dell'art. 4 della citata LR n. 14 del 1982 con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. I contributi in conto interessi a valere sui conferimenti regionali sono concessi, salvo quanto previsto dalla presente legge, con le stesse procedure e modalità dei contributi derivanti dai fondi statali.

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