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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 32

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI ARTIGIANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

Art. 4
Adempimenti della Cassa per il credito alle imprese artigiane
1. Secondo quanto previsto nella convenzione di cui al comma 4 dell'art. 2, la Cassa per il credito alle imprese artigiane vigila, anche attraverso le società e gli enti finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati.
2. Con periodicità semestrale, il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a fornire alla Giunta regionale le informazioni sulle domande di finanziamento agevolato, con particolare riferimento:
a) alle domande di finanziamento presentate;
b) alle domande di finanziamento ammesse a contributo;
c) al quadro finanziario riferito al fondo conferito.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a comunicare al Presidente della Giunta regionale i dati consuntivi delle operazioni ammesse alle agevolazioni regionali, articolati per settori ed aree territoriali, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

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