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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 32

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI ARTIGIANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge l'Amministrazione regionale provvede mediante la istituzione di un capitolo di spesa con apposita e specifica autorizzazione che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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