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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 32

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI ARTIGIANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 60 del 7 settembre 1989

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Gestione dei conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
Art. 3 - Modalità di intervento
Art. 4 - Adempimenti della Cassa per il credito alle imprese artigiane
Art. 5 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Per promuovere l'ammodernamento aziendale e la riconversione delle imprese artigiane, La Regione interviene a sostegno degli investimenti artigiani per l'impianto, la ristrutturazione di laboratori e l'acquisto di macchinari e attrezzature.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante conferimenti ai sensi della lett. b) dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685 Sito esterno, e destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Art. 2
Gestione dei conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
1. Il conferimento, in unica soluzione, è deliberato dalla Giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvaizone della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. I conferimenti sono destinati al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti alle imprese aetigiane, concessi dagli istituti ed aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno e successive modificazioni.
3. I conferimenti di cui all'art. 1 sono assoggettati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane a gestione contabile separata rispetto alle risorse conferite dallo Stato.
4. I rapporti tra Regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
Art. 3
Modalità di intervento
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della LR 2 aprile 1982, n. 14, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria", determina:
a) i limiti ed i criteri di concessione del contributo in conto interessi a valere sul fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno;
b) le modalità per il controllo dell'effettiva destinazione dei contributi di cui alla lett. a).
2. La misura del contributo in conto interessi è determinata ai sensi dell'art. 4 della citata LR n. 14 del 1982 con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. I contributi in conto interessi a valere sui conferimenti regionali sono concessi, salvo quanto previsto dalla presente legge, con le stesse procedure e modalità dei contributi derivanti dai fondi statali.
Art. 4
Adempimenti della Cassa per il credito alle imprese artigiane
1. Secondo quanto previsto nella convenzione di cui al comma 4 dell'art. 2, la Cassa per il credito alle imprese artigiane vigila, anche attraverso le società e gli enti finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati.
2. Con periodicità semestrale, il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a fornire alla Giunta regionale le informazioni sulle domande di finanziamento agevolato, con particolare riferimento:
a) alle domande di finanziamento presentate;
b) alle domande di finanziamento ammesse a contributo;
c) al quadro finanziario riferito al fondo conferito.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a comunicare al Presidente della Giunta regionale i dati consuntivi delle operazioni ammesse alle agevolazioni regionali, articolati per settori ed aree territoriali, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge l'Amministrazione regionale provvede mediante la istituzione di un capitolo di spesa con apposita e specifica autorizzazione che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 settembre 1989

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