LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989
Art. 6
Composizione e nomina del CRIA
1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ( CRIA) istituito con la Legge 13 luglio 1966, n. 615 è così composto:
a) dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal responsabile del Servizio regionale di igiene pubblica;
c) dal responsabile del Servizio regionale Tutela e Risanamento ambientale;
d) da quattro collaboratori regionali prescelti tra quelli aventi professionalità attinenti con le materie di spettanza del Comitato;
e) da cinque esperti aventi competenza in materia di: igiene, impiantistica industriale, chimica e meteorologica prescelti fra i nominativi indicati da istituti universitari od enti pubblici di ricerca;
f) da cinque esperti appartenenti ad istituti universitari o ad enti pubblici di ricerca aventi competenza in materia di: igiene, impiantistica industriale, chimica e meteorologia prescelti tra quelli indicati dalle organizzazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative dei settori: industriale, agricolo e dei servizi pubblici, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dalle associazioni ambientaliste;
g) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 7 della Legge 13 luglio 1966, n. 615 , nominato dalla Giunta regionale su designazione delle Unità sanitarie locali da cui i servizi stessi dipendono in relazione all'art. 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
h) da un esperto in igiene pubblica scelto tra i responsabili dei Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali della regione.
2. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale appartenente all'Assessorato competente.
4. I componenti il Comitato restano in carica cinque anni e possono essere confermati.