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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989

Art. 6
Composizione e nomina del CRIA
1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ( CRIA) istituito con la Legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno è così composto:
a) dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal responsabile del Servizio regionale di igiene pubblica;
c) dal responsabile del Servizio regionale Tutela e Risanamento ambientale;
d) da quattro collaboratori regionali prescelti tra quelli aventi professionalità attinenti con le materie di spettanza del Comitato;
e) da cinque esperti aventi competenza in materia di: igiene, impiantistica industriale, chimica e meteorologica prescelti fra i nominativi indicati da istituti universitari od enti pubblici di ricerca;
f) da cinque esperti appartenenti ad istituti universitari o ad enti pubblici di ricerca aventi competenza in materia di: igiene, impiantistica industriale, chimica e meteorologia prescelti tra quelli indicati dalle organizzazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative dei settori: industriale, agricolo e dei servizi pubblici, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dalle associazioni ambientaliste;
g) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 7 della Legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno, nominato dalla Giunta regionale su designazione delle Unità sanitarie locali da cui i servizi stessi dipendono in relazione all'art. 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
h) da un esperto in igiene pubblica scelto tra i responsabili dei Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali della regione.
2. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale appartenente all'Assessorato competente.
4. I componenti il Comitato restano in carica cinque anni e possono essere confermati.

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