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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989

Art. 8
Funzionamento del CRIA
1. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
2. Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi secondo le modalità previste dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.
3. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.
4. Il Comitato può inoltre conferire a singoli componenti o a specifici gruppi di lavoro, l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al collegio.
5. Alle sedute del Comitato sono invitati con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno. Alle sedute è altresì invitato, a richiesta, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con facoltà di essere coadiuvato, o di farsi rappresentare da esperti di fiducia. I pareri e le altre decisioni del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma.

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