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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989

Art. 9
Comitato tecnico provinciale o circondariale
1. Nell'ambito di ciascuna provincia e del circondario di Rimini è istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico consultivo contro l'inquinamento atmosferico nominato dagli enti delegati e così composto:
a) dall'Assessore provinciale o circondariale competente per materia o da suo delegato con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario provinciale o circondariale avente professionalità attinente alle materie di spettanza del Comitato;
c) da un tecnico del Presidio multizonale di prevenzione della Unità sanitaria locale territorialmente competente, esperto nei problemi dell'inquinamento atmosferico;
d) da un funzionario del Servizio di Igiene pubblica per ogni Unità sanitaria locale territorialmente interessata. Detto componente partecipa ai lavori del Comitato limitatamente alla trattazione degli argomenti riguardanti l'ambito territoriale del relativo Servizio;
e) da due componenti nominati tra persone di comprovata capacità ed esperienza professionale, di cui uno esperto in impiantistica industriale ed uno in chimica, designati dalla Provincia o dal Circondario, sentiti rispettivamente il Comune capoluogo o il Comune di Rimini.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione provinciale o circondariale.
3. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il collegio. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
4. Limitatamente alla trattazione di argomenti riguardanti l'ambito territoriale di competenza, può partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto al voto, a richiesta del Comune interessato, un tecnico designato dal Comune stesso. Alle sedute è altresì invitato, a richiesta, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con facoltà di essere coadiuvato, o di farsi rappresentare, da esperti di fiducia. I pareri vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma.
5. Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi secondo le modalità previste dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.
6. Il Comitato può acquisire documenti e informazioni da associazioni, enti o organizzaizoni operanti nel territorio.

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