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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Spese per l'esercizio delle deleghe
1. Agli oneri relativi alle spese per l'esercizio delle funzioni delegate si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme all'uopo assegnate con proprio atto deliberativo, sulla base di appositi rendiconti dell'attività svolta e delle spese sostenute, redatti dagli enti delegati.
Art. 13
Oneri per l'esercizio delle funzioni di controllo espletate dalle Unità sanitarie locali
1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Unità sanitarie locali, sedi di Presidi multizonali di prevenzione, per le attività di controllo effettuate per conto delle Amministrazioni provinciali o circondariali ai sensi del comma 3 dell'art. 3, mediante un' assegnazione annua di fondi, determinata sulla base del numero di controlli programmati annualmente secondo quanto disposto all'art. 4, comma 3, lettera c).
2. Agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 1, si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 14
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. E' abrogata la LR 17 agosto 1981, n. 21.
2. Fino alla entrata in funzione del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico previsto dall'art. 6 della presente legge, svolge le sue funzioni l'omologo Comitato istituito a norma della abrogata LR n. 21 del 1981.
3. Fino alla istituzione dei Comitati provinciali o circondariale di cui all'art. 9 svolge le relative funzioni il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

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