LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ATTUAZIONE DEL DPR 24 MAGGIO 1988, N. 203 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL CIRCONDARIO DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 26 ottobre 1989
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
FINALITA' E COMPETENZE REGIONALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell'aria su tutto il territorio della regione Emilia - Romagna, in attuaizone del DPR 24 maggio 1988, n. 203 .
Art. 2
Provvedimenti di competenza regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ( CRIA), adotta i provvedimenti di pianificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 .
2. La Giunta regionale, sentito il CRIA, adotta i provvedimenti relativi alla fissazione dei valori previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b), c), d), ed e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 ed i provvedimenti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di controllo e rilevazione nonchè di organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, previsti dalla lett. f) del medesimo articolo.
3. Il presidente della Giunta regionale o l'Assessore a ciò delegato, provvede alla predisposizione delle relazioni sulla qualità dell'aria previste dall'art. 4, primo comma, lett. g) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 .
Capo II
DELEGA DI FUNZIONI
Art. 3
Delega per l'attuazione alle emissioni in atmosfera
1. In attuazione dell'art. 118 Cost. e della LR 27 febbraio 1984, n. 6 le funzioni amministrative inerenti le autorizzaizoni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal DPR 24 maggio 1988, n. 203 , sono delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini.
2. La delega riguarda in particolare le funzioni dicui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 e comprende tutti gli atti inerenti l'esercizio della potestà autorizzativa. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli impianti come definiti dall'art. 2 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 , siti nel territorio regionale.
3. Alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini compete il controllo delle emissioni in atmosfera in quanto accessotio e strumentale all'esercizio delle competenze delegate.
4. Sono fatte salve le competenze demandate ai Comuni e i poteri del Sindaco in materia di igiene e sanità a norma del testo unico delle leggi sanitarie di cui al RD 27 luglio 1934, n. 1265, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al RD 3 marzo 1934, n. 383.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 le Amministrazioni interessate si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione e dei Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali.
Art. 4
Modalità di esercizio delle funzioni delegate
1. Gli enti delegati assumono le determinazioni di competenza, riguardanti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 9, salvo i casi contemplati nell'art. 7, lett. b), e sentita, nei casi di cui agli artt. 6 e 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 , il Comune o i Comuni ove è localizzato l'impianto.
2. Gli enti delegati si pronunciano sulle domande di autorizzazione entro i termini previsti dagli artt. 7, secondo comma, e 13, secondo comma, del DPR 24 maggio 1988, n. 203 .
3. Il controllo delle emissioni si esplica con le seguenti modalità:
a) l'impresa esercente l'impianto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità e tipologia indicate nell'autorizzazione;
b) il Servizio di Igiene pubblica sul cui territorio è ubicato l'impianto, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e secondo quanto previsto nella LR 4 maggio 1982, n. 19, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonchè il rispetto delle disposizioni relative agli autocontrolli ed i risultati degli stessi;
c) il Presidio multizonale di prevenzione effettua i controlli sulle emissioni previsti nel comma 3 dell'art. 8 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 e nel provvedimento autorizzatorio provinciale o circondariale; esso effettua anche i controlli richiesti dalla Amministrazione provinciale o circondariale e dai Servizi di Igiene pubblica, sia a campione che per specifiche esigenze emergenti. Il numero dei controlli da effettuarsi annualmente viene programmato secondo le esigenze previste nel piano di lavoro del Presidio multizonale di prevenzione predisposto in base alla LR 7 settembre 1981, n. 33. I suddetti presidi sono tenuti a comunicare gli esiti dei controlli alle Amministrazioni provinciali o circondariale e ai Servizi di igiene pubblica competenti.
4. Secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al RD 27 luglio 1934, n. 1265, il personale addetto alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 ricopre, limitatamente a tali funzioni, la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art 221 del codice di procedura penale.
5. La regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
6. Gli enti delegati trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta in adempimento della delega contenente le informazioni da definirsi con atto di indirizzo ed, in ogni caso, i dati quantitativi relativi alle unità di personale utilizzato, alle richieste di autorizzazioni, alle autorizzazioni rilasciate o negate, ai controlli effettuati ed alle infrazioni rilevate. La Giunta regionale informa il Consiglio una volta all'anno.
Art. 5
Poteri sostitutivi
1. In caso di inerzia da parte dell'ente delegato nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge la Giunta regionale può agire in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.
2. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministro dell'Ambiente l'adozione degli atti previsti nel presente articolo.
Capo III
ORGANI CONSULTIVI
Art. 6
Composizione e nomina del CRIA
1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ( CRIA) istituito con la Legge 13 luglio 1966, n. 615 è così composto:
a) dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal responsabile del Servizio regionale di igiene pubblica;
c) dal responsabile del Servizio regionale Tutela e Risanamento ambientale;
d) da quattro collaboratori regionali prescelti tra quelli aventi professionalità attinenti con le materie di spettanza del Comitato;
e) da cinque esperti aventi competenza in materia di: igiene, impiantistica industriale, chimica e meteorologica prescelti fra i nominativi indicati da istituti universitari od enti pubblici di ricerca;
f) da cinque esperti appartenenti ad istituti universitari o ad enti pubblici di ricerca aventi competenza in materia di: igiene, impiantistica industriale, chimica e meteorologia prescelti tra quelli indicati dalle organizzazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative dei settori: industriale, agricolo e dei servizi pubblici, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dalle associazioni ambientaliste;
g) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 7 della Legge 13 luglio 1966, n. 615 , nominato dalla Giunta regionale su designazione delle Unità sanitarie locali da cui i servizi stessi dipendono in relazione all'art. 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
h) da un esperto in igiene pubblica scelto tra i responsabili dei Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali della regione.
2. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale appartenente all'Assessorato competente.
4. I componenti il Comitato restano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Art. 7
Attribuzioni del CRIA
1. Al CRIA spettano le seguenti attribuzioni:
a) esprimere pareri agli organi regionali per l'emanazione dei provvedimenti di loro spettanza ai sensi dell'art. 2;
b) esprimere pareri agli enti delegati nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per le emissioni in atmosfera degli impianti appartenenti ai settori produttivi e di servizio, per i quali la Giunta regionale non abbia fissato i valori delle emissioni di cui all'art. 4, lett. d) ed e) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 ;
c) esaminare ogni altra questione in materia di inquinamento atmosferico, di rilevanza regionale, che sia ad esso sottoposta dal Presidente del Comitato.
Art. 8
Funzionamento del CRIA
1. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
2. Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi secondo le modalità previste dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.
3. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.
4. Il Comitato può inoltre conferire a singoli componenti o a specifici gruppi di lavoro, l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al collegio.
5. Alle sedute del Comitato sono invitati con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno. Alle sedute è altresì invitato, a richiesta, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con facoltà di essere coadiuvato, o di farsi rappresentare da esperti di fiducia. I pareri e le altre decisioni del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma.
Art. 9
Comitato tecnico provinciale o circondariale
1. Nell'ambito di ciascuna provincia e del circondario di Rimini è istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico consultivo contro l'inquinamento atmosferico nominato dagli enti delegati e così composto:
a) dall'Assessore provinciale o circondariale competente per materia o da suo delegato con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario provinciale o circondariale avente professionalità attinente alle materie di spettanza del Comitato;
c) da un tecnico del Presidio multizonale di prevenzione della Unità sanitaria locale territorialmente competente, esperto nei problemi dell'inquinamento atmosferico;
d) da un funzionario del Servizio di Igiene pubblica per ogni Unità sanitaria locale territorialmente interessata. Detto componente partecipa ai lavori del Comitato limitatamente alla trattazione degli argomenti riguardanti l'ambito territoriale del relativo Servizio;
e) da due componenti nominati tra persone di comprovata capacità ed esperienza professionale, di cui uno esperto in impiantistica industriale ed uno in chimica, designati dalla Provincia o dal Circondario, sentiti rispettivamente il Comune capoluogo o il Comune di Rimini.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione provinciale o circondariale.
3. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il collegio. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
4. Limitatamente alla trattazione di argomenti riguardanti l'ambito territoriale di competenza, può partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto al voto, a richiesta del Comune interessato, un tecnico designato dal Comune stesso. Alle sedute è altresì invitato, a richiesta, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con facoltà di essere coadiuvato, o di farsi rappresentare, da esperti di fiducia. I pareri vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma.
5. Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi secondo le modalità previste dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.
6. Il Comitato può acquisire documenti e informazioni da associazioni, enti o organizzaizoni operanti nel territorio.
Art. 10
Funzioni del Comitato tecnico provinciale o circondariale
1. Al Comitato tecnico provinciale o circondariale spettano le seguenti attribuzioni:
a) esprimere parere in ordine alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di competenza della Provincia o del Circondario di Rimini;
b) esaminare le questioni in materia di inquinamento atmosferico, di rilevanza locale, che siano ad esso sottoposte dal Presidente.
2. Il Comitato può, inoltre, svolgere funzioni di consulenza nei riguardi dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o del Circondario di Rimini, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera degli impianti non soggetti alla disciplina del DPR 24 maggio 1988, n. 203 , ai fini della adozione dei provvedimenti concernenti le lavorazioni insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 11
Pareri
1. I pareri resi dagli organi consultivi a norma dell'art 7, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 10, comma 1, lett a) sono obbligatori.
2. L'autorità alla quale il parere è reso, qualora se ne discosti, deve adeguatamente evidenziare nella motivazione del provvedimento le ragioni di pubblico interesse che la inducono a disattendere le determinazioni dell'organo consultivo.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Spese per l'esercizio delle deleghe
1. Agli oneri relativi alle spese per l'esercizio delle funzioni delegate si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme all'uopo assegnate con proprio atto deliberativo, sulla base di appositi rendiconti dell'attività svolta e delle spese sostenute, redatti dagli enti delegati.
Art. 13
Oneri per l'esercizio delle funzioni di controllo espletate dalle Unità sanitarie locali
1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Unità sanitarie locali, sedi di Presidi multizonali di prevenzione, per le attività di controllo effettuate per conto delle Amministrazioni provinciali o circondariali ai sensi del comma 3 dell'art. 3, mediante un' assegnazione annua di fondi, determinata sulla base del numero di controlli programmati annualmente secondo quanto disposto all'art. 4, comma 3, lettera c).
2. Agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 1, si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 14
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. E' abrogata la LR 17 agosto 1981, n. 21.
2. Fino alla entrata in funzione del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico previsto dall'art. 6 della presente legge, svolge le sue funzioni l'omologo Comitato istituito a norma della abrogata LR n. 21 del 1981.
3. Fino alla istituzione dei Comitati provinciali o circondariale di cui all'art. 9 svolge le relative funzioni il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 ottobre 1989