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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 37

DISCIPLINA DELL'ANALISI DI GESTIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 novembre 1989

INDICE

Art. 1 - Ambito e finalità dell'analisi di gestione
Art. 2 - Strumenti dell'analisi di gestione
Art. 3 - Servizio Analisi di gestione
Art. 4 - Obblighi dei Servizi regionali
Art. 5 - Funzioni di verifica
Art. 6 - Poteri del Consiglio regionale e delle Commissioni
Art. 7 - Norme transitorie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito e finalità dell'analisi di gestione
1. L'attività amministrativa della Regione, sia che riguardi il funzionamento dei servizi generali dell'Ente, sia che riguardi l'esecuzione delle funzioni istituzionali, direttamente o tramite delega ad altri enti o organismi, sia infine che riguardi l'effettuazione di interventi di sviluppo ed investimento diretti o in forma di contributo ad altri enti o soggetti pubblici o privati, deve prestarsi alla valutazione obiettiva del livello di efficacia ed efficienza via via conseguito nel suo divenire e nei suoi risultati finali.
2. A tal fine le leggi, i programmi ed i progetti regionali, ed i programmi degli enti dipendenti specificano gli obiettivi e le finalità dell'azione in essi prevista in modo tale da consentire la verifica sistematica del loro raggiungimento, anche attraverso l'uso di metodologie quantificate.
Art. 2
Strumenti dell'analisi di gestione
1. La funzione di analisi di cui all'art. 1 rientra tra i compiti della Giunta regionale che vi provvede mediante un apposito Servizio.
2. L'attività di tale Servizio è prevalentemente diretta a fornire informazioni aggiornate sui risultati conseguiti, o sulle prospettive reali di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Nello svolgimento della sua attività il Servizio si avvale dei dati raccolti con le modalità di cui all'art. 3. In ogni caso al Servizio è garantito l'accesso ai sistemi informativi ed alle basi dati esistenti nell'amministrazione regionale diretta ed indiretta.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo a norma dello Statuto e della L.R. 6 luglio 1977, n. 31(1)di contabilità regionale. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, contestualmente alla presentazione del conto consuntivo, il rapporto di gestione, che contiene informazioni analitiche e riassuntive relativamente al significato, amministrativo ed economico, delle risultanze contabilizzate nel rendiconto, sia per quanto attiene alle spese dirette regionali, sia per quanto riguarda i trasferimenti ad enti o soggetti pubblici o privati.
Art. 3
Servizio Analisi di gestione
1. Il Servizio Analisi di gestione ha la responsabilità globale dell'impianto, del funzionamento e dello sviluppo dell'attività di verifica e valutazione dei servizi dell'attività regionale. A tal fine il Servizio:
a) elabora le metodologie di analisi, identifica gli indicatori ed appronta i modelli per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei Servizi e degli interventi finanziati dalla Regione o comunque previsti nella legislazione regionale;
b) determina, tenendo conto delle leggi regionali, delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative, gli ambiti omogenei di attività della Regione, che costituiscono le unità di analisi per la valutazione delle politiche regionali;
c) predispone gli schemi, i moduli ed i questionari necessari a raccogliere le informazioni relativamente all'attuazione delle politiche regionali e si confronta con i Servizi responsabili nella loro compilazione; in questo ambito concorre alla predisposizione dei sistemi di contabilità analitica da utilizzare;
d) raccoglie, elabora, analizza i dati e riferisce alla Giunta sui risultati;
e) cura la rilevazione sistematica dello stato di attuazione delle leggi di spesa relativamente agli aspetti finanziari;
f) redige il rapporto di gestione;
g) svolge le funzioni di verifica di cui all'art. 5;
h) svolge le indagini di cui all'art. 6.
2. Inoltre il Servizio Analisi di gestione, d'intesa con i Servizi Coordinamento, programmazione e pianificazione, Bilancio e programmazione finanziaria, Gestione della spesa, Informativo e statistica, provvede ad adeguare la struttura formale dei documenti contabili e le procedure di rilevazione ed elaborazione automatica dei dati, in modo da renderle compatibili con le esigenze di analisi gestionale.
Art. 4
Obblighi dei Servizi regionali
1. I responsabili dei Servizi regionali predispongono, entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto relativo all'esercizio precedente diretto a valutare:
a) i risultati conseguiti, in termini fisici e finanziari, relativi alle leggi ed agli interventi gestiti dal Servizio, evidenziando i fattori positivi e negativi che ne hanno condizionato l'efficacia e l'efficienza;
b) l'andamento della gestione degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale nelle materie di competenza del Servizio;
c) l'attività amministrativa svolta dal Servizio, le risorse organizzative utilizzate ed i costi sostenuti.
2. I Servizi regionali ed il Servizio Analisi di gestione sono tenuti a collaborare tra loro per lo svolgimento di ricerche e analisi su particolari problemi di attuazione delle politiche regionali, per la progettazione di sistemi informativi finalizzati alla misurazione dei risultati, o per l'elaborazione e l'interpretazione dei dati già raccolti. Detta collaborazione si attua anche utilizzando gli strumenti previsti dall'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44(2).
Art. 5
Funzioni di verifica
1. Il Servizio Analisi di gestione, se necessario con autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, effettua approfondimenti e verifiche, al fine di individuare eventuali fattori che possono determinare anomalie, suggerire modificazioni delle pratiche in vigore e proporre agli organi responsabili i provvedimenti necessari ed opportuni. Nei casi di verifica effettuata con autorizzazione, il Servizio Analisi di gestione predispone una relazione che invia all'Assessore competente e, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.
Art. 6
Poteri del Consiglio regionale e delle Commissioni
1. Il Consiglio regionale e le Commissioni consiliari possono chiedere alla Giunta regionale l'attivazione del Servizio Analisi di gestione per effettuare indagini ed approfondimenti relativamente all'efficacia ed all'efficienza di specifici interventi regionali ed all'attuazione delle leggi e dei programmi.
2. I risultati delle indagini e approfondimenti richiesti dalle Commissioni consiliari sono comunque trasmessi alla Commissione "Bilancio e Affari generali".
Art. 7
Norme transitorie
1. La Giunta regionale, nel determinare le procedure per l'analisi di gestione, ne prevede l'attuazione con criteri di gradualita' e ne cura il coordinamento con le disposizioni volte alla incentivazione della produttività.
2. Nelle more dell'attivazione del Servizio Analisi di gestione, l'Ufficio Analisi finanziaria del Servizio Gestione spesa cura la redazione di un documento contenente l'analisi finanziaria, la localizzazione e la disaggregazione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 2 novembre 1989
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