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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 41

APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 20 novembre 1989

Art. 2
1. Il personale proveniente dal Consorzio per la propaganda turistica collettiva della riviera emiliano - romagnola ed in in servizio all'Agenzia regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 50 della LR 20/ 1/ 1986, n. 2, è inquadrato in posti di pari qualifica nell'organico di cui all'art. 1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento.
2. Il personale comandato dalla Regione o da Azienda di promozione turistica, in servizio all'Agenzia regionale alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli artt. 42 e 50 della LR 20/ 1/ 1986, n. 2, è inquadrato a domanda nell'organico di cui all'art. 1 in posti rimasti vacanti a seguito degli inquadramento di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere perfezionati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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