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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 41

APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 20 novembre 1989

Art. 3
1. Effettuati gli inquadramenti di cui alla presente legge, i posti rimasti vacanti nell'organico dell'Agenzia regionale di promozione turistica non potranno che essere coperti in via provvisoria con incarichi, comandi o assunzioni a termine, di durata massima annuale, eventualmente rinnovabili una sola volta in attesa che, con apposita legge regionale, venga disposta la definitiva normativa in ordine all'Agenzia.
2. Il divieto di cui al comma 1 viene a cessare in ogni caso trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Tabella della dotazione organica
II qualifica funzionale dirigenziale posti 1
I qualifica funzionale dirigenziale posti 1
VIII qualifica funzionale (funzionario) posti 4
VII qualifica funzionale (istruttore direttivo) posti 4
VI qualifica funzionale (istruttore) posti 6
IV qualifica funzionale (esecutore) posti 2
Totale posti 18

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