LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 41
APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 20 novembre 1989
Art. 3
1. Effettuati gli inquadramenti di cui alla presente legge, i posti rimasti vacanti nell'organico dell'Agenzia regionale di promozione turistica non potranno che essere coperti in via provvisoria con incarichi, comandi o assunzioni a termine, di durata massima annuale, eventualmente rinnovabili una sola volta in attesa che, con apposita legge regionale, venga disposta la definitiva normativa in ordine all'Agenzia.
2. Il divieto di cui al comma 1 viene a cessare in ogni caso trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Tabella della dotazione organica |
II qualifica funzionale dirigenziale posti 1 |
I qualifica funzionale dirigenziale posti 1 |
VIII qualifica funzionale (funzionario) posti 4 |
VII qualifica funzionale (istruttore direttivo) posti 4 |
VI qualifica funzionale (istruttore) posti 6 |
IV qualifica funzionale (esecutore) posti 2 |
Totale posti 18 |