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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 41

APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 20 novembre 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La pianta organica del personale dell'Agenzia regionale di promozione turistica è fissata, ai sensi dell'art. 37 della LR 20/ 1/ 1986, n. 2, così come risulta dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 2
1. Il personale proveniente dal Consorzio per la propaganda turistica collettiva della riviera emiliano - romagnola ed in in servizio all'Agenzia regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 50 della LR 20/ 1/ 1986, n. 2, è inquadrato in posti di pari qualifica nell'organico di cui all'art. 1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento.
2. Il personale comandato dalla Regione o da Azienda di promozione turistica, in servizio all'Agenzia regionale alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli artt. 42 e 50 della LR 20/ 1/ 1986, n. 2, è inquadrato a domanda nell'organico di cui all'art. 1 in posti rimasti vacanti a seguito degli inquadramento di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere perfezionati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Effettuati gli inquadramenti di cui alla presente legge, i posti rimasti vacanti nell'organico dell'Agenzia regionale di promozione turistica non potranno che essere coperti in via provvisoria con incarichi, comandi o assunzioni a termine, di durata massima annuale, eventualmente rinnovabili una sola volta in attesa che, con apposita legge regionale, venga disposta la definitiva normativa in ordine all'Agenzia.
2. Il divieto di cui al comma 1 viene a cessare in ogni caso trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Tabella della dotazione organica
II qualifica funzionale dirigenziale posti 1
I qualifica funzionale dirigenziale posti 1
VIII qualifica funzionale (funzionario) posti 4
VII qualifica funzionale (istruttore direttivo) posti 4
VI qualifica funzionale (istruttore) posti 6
IV qualifica funzionale (esecutore) posti 2
Totale posti 18

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 novembre 1989

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